Esecuzione del giudicato sulla carta elettronica del docente e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 230 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è esperibile per l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario e richiede la previa notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione, dalla quale decorre il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97. Nel rito dell’art. 112 e segg. cod.proc.amm., accertata l’inottemperanza, il giudice ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora un commissario ad acta. La condanna al pagamento di una somma di danaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm. può essere determinata negli interessi legali su quanto ancora dovuto, dal giorno della notificazione della sentenza a quello dell’adempimento spontaneo o dell’esecuzione in via sostitutiva.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, hanno adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice ordinario aveva accertato il loro diritto a ottenere la carta elettronica del docente, per gli anni scolastici indicati in motivazione e per l’importo di € 500,00 annui, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione.

Gli interessati hanno dedotto che la decisione è rimasta ineseguita, nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della cancelleria del giudice che aveva emesso la pronuncia. Hanno quindi chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto spettante e la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore inosservanza o ritardo. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che, alla luce di quanto documentato dai ricorrenti e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, non costituitasi, emerge la sussistenza dei presupposti per il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 e segg. cod.proc.amm..

Il Collegio ha accertato che risulta scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione della sentenza era stata effettuata in data 1 dicembre 2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata, quale domicilio digitale del Ministero idoneo allo scopo, con richiamo a un indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa in materia.

Per una ricorrente è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stato rappresentato che nelle more del giudizio l’Amministrazione ha versato quanto dovuto. Per gli altri, invece, è stata ordinata l’esecuzione del giudicato, con adempimenti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia.

Il Tribunale ha poi nominato, per il caso di infruttuoso decorso di tale termine, un commissario ad acta nel Direttore generale della competente struttura ministeriale, o in un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione, senza alcun compenso trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nell’Amministrazione debitrice. È stata accolta anche la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm., con determinazione della somma negli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, dal giorno della notificazione a quello dell’adempimento o dell’esecuzione sostitutiva. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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