Controllo concomitante su sostegno emergenziale agricolo e raccomandazioni al MASAF (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 47 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo concomitante della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 11, comma 2, legge n. 15/2009 e dell’art. 22 d.l. n. 76/2020, è volto a stimolare la corretta azione amministrativa sui piani e programmi di sostegno e rilancio dell’economia nazionale. Qualora il Collegio accerti criticità che, allo stato degli atti, non raggiungono la soglia di gravità prevista dalle citate disposizioni, non si producono le conseguenze tipizzate dalla legge, ma il Collegio può formulare specifiche raccomandazioni per attivare un percorso auto-correttivo dell’Amministrazione. La delega di funzioni a un organismo pagatore non spoglia il delegante delle proprie competenze: il Ministero resta tenuto a un diligente e costante controllo sull’andamento della misura e all’adozione di ogni azione correttiva necessaria.

Il Fatto

Nell’ambito del quadro programmatico del Collegio del controllo concomitante per l’anno 2025 è stata inserita la misura di sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da eventi climatici avversi, attuativa del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2675. La misura, destinata a compensare gli agricoltori delle regioni meridionali e delle isole per le perdite di produzione da siccità superiori al 30 per cento, trova copertura in 112.200.000 euro, di cui 37.400.000 di fonte europea e 74.800.000 a valere sul Fondo di rotazione.

Il magistrato istruttore ha formulato quesiti al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste su obiettivi, dotazione, governance, cronoprogramma, indicatori e stato di avanzamento. Acquisite le controdeduzioni e la documentazione, la questione è stata deferita all’esame collegiale.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la governance della misura, articolata in una pluralità di soggetti. Il Ministero adotta i provvedimenti nazionali di attuazione; l’Organismo pagatore AGEA cura l’istruttoria, i controlli e le erogazioni; il Comitato di monitoraggio valuta l’efficacia dell’intervento. Il Collegio richiama il principio già affermato in precedenti deliberazioni: la delega di funzioni non priva il delegante di ogni competenza, ma ne esige la diligente verifica sul corretto e tempestivo esercizio delle funzioni demandate.

Sul piano finanziario, su 112.200.000 euro stanziati l’importo erogato assomma a 108.539.448,80 euro, pari al 96,74 per cento, con una spesa rispetto alle istanze presentate del 99,34 per cento. Le risorse europee non impiegate entro il 30 aprile 2025 ammontano a 1.852.378,47 euro; quelle nazionali non spese al 31 luglio 2025 a 1.808.172,73 euro. La Corte rileva che l’ammontare delle risorse europee impiegate è diminuito di 355.476,20 euro rispetto al dato comunicato in istruttoria, senza che le cause dello scostamento siano state precisate.

Il Collegio valuta con favore la predisposizione del cronoprogramma e prende atto dell’impegno a implementare gli indicatori di performance. Sottolinea tuttavia la necessità che il Ministero svolga un ruolo di impulso nella valutazione dell’efficacia della misura, in vista della notifica alla Commissione europea entro il 31 ottobre 2025, e che eviti il rischio di sovrapposizione tra gli organi coinvolti.

Allo stato degli atti, le criticità accertate non integrano la soglia di gravità che imporrebbe le conseguenze di cui all’art. 11 legge n. 15/2009 e all’art. 22 d.l. n. 76/2020. Il Collegio raccomanda pertanto al Ministero di svolgere un controllo sull’andamento della misura, di adottare ogni azione necessaria al raggiungimento degli obiettivi e di comunicare entro il 20 novembre 2025 l’avvenuto conseguimento dell’obiettivo o, in caso contrario, lo stato degli atti e le azioni correttive.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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