Niente maggiorazione ex art 67 al militare transitato nei ruoli civili (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 47 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il militare che cessa dal servizio per transito nei ruoli civili non ha diritto alla maggiorazione dello 0,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile prevista dall’art. 67, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973. Tale disposizione opera solo per il militare che, avendo riportato infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, non abbia ancora maturato l’anzianità di quindici anni di servizio utile, di cui dodici effettivi, richiesta per l’accesso alla pensione normale. La domanda volta al riconoscimento di un beneficio stipendiale correlato al rapporto di lavoro, con incidenza solo riflessa sul trattamento pensionistico, esula dalla giurisdizione contabile e appartiene al giudice ordinario.

Il Fatto

Il ricorrente, già in servizio nella Marina militare e transitato nei ruoli civili, ha chiesto la riliquidazione della pensione privilegiata in godimento. La domanda riguardava l’indennità integrativa speciale in misura intera, i benefici combattentistici, l’indennità speciale annua ex art. 32, legge n. 599/1954, i benefici ex art. 1801, d.lgs. n. 66/2010, le maggiorazioni ex art. 4, d.lgs. n. 165/1997 e quelle ex art. 54, d.P.R. n. 1092/1973.

L’INPS e il Ministero della Difesa si sono costituiti chiedendo il rigetto, contestando la sussistenza dei presupposti. L’INPS ha altresì eccepito il difetto di giurisdizione quanto ai benefici ex art. 1801 d.lgs. n. 66/2010. In udienza il ricorrente ha rinunciato alle domande sui c.d. sei scatti e sui benefici combattentistici.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sulle domande rinunciate. Ha poi dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda ex art. 1801 d.lgs. n. 66/2010. La norma riconosce un beneficio stipendiale al personale militare che, in costanza di rapporto, abbia ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio: si tratta di pretesa strettamente correlata al rapporto di lavoro, con incidenza solo indiretta sul trattamento pensionistico.

Nessuna contribuzione figurativa è legata alla domanda e, essendo il ricorrente soggetto a regime contributivo puro, nessun automatico adeguamento della pensione deriverebbe dal riconoscimento del beneficio. Il giudice richiama il principio delle Sezioni Unite n. 4237 del 2018, n. 29396 del 2018 e n. 27893 del 2021, secondo cui appartiene al giudice ordinario la controversia sull’accertamento delle modalità del rapporto di lavoro e del diritto a un diverso trattamento economico che solo di riflesso integra la pensione.

Nel merito il ricorso è infondato. Quanto all’indennità integrativa speciale, il giudice richiama l’art. 15, comma 3, legge n. 724/1994: dal 1° gennaio 1995 la pensione è determinata sugli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, compresa l’indennità, che concorre al limite dell’80 per cento della base pensionabile.

Priva di fondamento è anche la domanda ex art. 32, legge n. 599/1954: l’indennità spettava al sottufficiale cessato dal servizio per infermità da causa di servizio, mentre il ricorrente è transitato nei ruoli civili, evenienza che non integra la cessazione definitiva richiesta dalla norma.

Infine, la richiesta di maggiorazione ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 è respinta. Il militare aveva già maturato un’anzianità ultraventennale alla data di inabilità, superando il requisito dei quindici anni che solo avrebbe consentito l’aumento previsto dal comma 3 dell’art. 67. La Corte condanna il ricorrente alle spese legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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