Imposta di soggiorno non riversata: giurisdizione contabile e qualifica di agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 47 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore di una struttura ricettiva che riscuote l’imposta di soggiorno per conto del Comune e non provvede al riversamento del relativo gettito è agente contabile, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti in sede di giudizio di conto. La qualificazione normativa del gestore come responsabile d’imposta, introdotta dall’art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 23/2011 e confermata dall’art. 5-quinquies del D.L. n. 146/2021, opera sul solo piano penale e tributario e non elide né il rapporto gestorio né la potestas iudicandi del Giudice contabile. Il diniego di parificazione del conto integra condizione di procedibilità del giudizio contabile, che richiede la sola assenza di parificazione e non la sua concessione.
Il Fatto
Il magistrato incaricato ha deferito alla Sezione giurisdizionale il conto giudiziale di una società che gestisce una struttura ricettiva in qualità di agente contabile per l’esercizio 2022. La relazione contesta il mancato riversamento al Comune della somma di euro 4.038,00 riscossa a titolo di imposta di soggiorno, oltre interessi legali.
Il conto, trasmesso senza visto di regolarità, è stato oggetto di diniego di parificazione con determina comunale. La società, regolarmente notiziata, non si è costituita né ha depositato deduzioni difensive. Il Pubblico Ministero contabile ha insistito nella richiesta di condanna.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto la questione di giurisdizione. Il thema decidendum, perimetrato dalla relazione di deferimento, ruota attorno a due elementi qualificanti: la natura di pecunia pubblica delle somme e il carattere pubblico dell’ente per cui il gestore agisce. L’art. 4 d.lgs. n. 23/2011 e il regolamento comunale confermano che l’imposta è riscossa dalla struttura per conto dell’ente locale, con obbligo di versamento trimestrale su conto intestato al Comune.
La Corte richiama le Sezioni Unite civili (SS.UU. n. 7645/2020, n. 21871/2019, n. 16014/2018) e rileva che ricorrono entrambe le condizioni per qualificare la società come agente contabile. La circostanza che l’art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 23/2011 attribuisca al gestore la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa, non muta il quadro: l’art. 5-quinquies del D.L. n. 146/2021, pur qualificato come interpretazione autentica, ha portata retroattiva, ma la sua incidenza resta confinata al piano penalistico.
Sul punto la Sezione dialoga con la giurisprudenza penale (Cass. pen. Sez. VI n. 9213/2022), secondo cui il mancato o parziale versamento non integra più il delitto di peculato ma un illecito amministrativo-tributario. Tale lettura, osserva la Corte, nulla dice sulla spettanza della giurisdizione: la qualificazione tributaria di un rapporto non incide necessariamente su quella di agente contabile. A conferma richiama l’ordinanza Cass. Sez. Trib. n. 6187/2024 e la giurisprudenza del Giudice del riparto (SS.UU. n. 14697/2019, n. 13330/2010). Le sopravvenienze normative hanno semmai reso più rigorosa la posizione patrimoniale del gestore, cumulando in capo al medesimo soggetto la qualità di agente contabile e di responsabile d’imposta.
Quanto al merito, il diniego di parificazione non impedisce l’esame collegiale: condizione di procedibilità è la sola assenza di parificazione. La Corte ricostruisce poi gli elementi della responsabilità contabile, retta dal dolo o dalla colpa grave, con posizione di garanzia qualificata e dovere di restituire integralmente quanto ricevuto. Nel caso concreto, la società ha riscosso la somma senza mai riversarla e la non parifica, assistita da presunzione di legittimità, integra riconoscimento del debito. Accertata l’irregolarità della gestione, la Sezione condanna la società al pagamento di euro 4.038,00, oltre interessi, e delle spese di giustizia.
Nota della Redazione
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