Omesso riversamento imposta di soggiorno e responsabilità dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 78 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore di struttura ricettiva è obbligato, in forza dell’art. 4 del D.lgs. n. 23/2011 e del regolamento comunale, a riscuotere l’imposta di soggiorno, a rendicontarla e a riversarla all’Ente locale; l’omesso versamento configura responsabilità amministrativa per danno erariale. Il Comune può rivolgersi direttamente al gestore anche quando l’ospite non abbia corrisposto l’importo. La condotta volontaria e reiterata di omissione della rendicontazione e del riversamento integra l’elemento soggettivo del dolo. Il danno da disservizio prospettato dalla Procura è inammissibile quando, in assenza di parametri oggettivi, costituisca duplicazione della mancata entrata.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio una società di gestione alberghiera e i suoi due amministratori e legali rappresentanti, chiedendone la condanna solidale al pagamento di € 7.952,50 in favore del Comune di San Benedetto del Tronto: € 4.952,50 a titolo di danno patrimoniale diretto per l’omesso riversamento dell’imposta di soggiorno relativa agli anni 2019 e 2020, e € 3.000,00 a titolo di danno da disservizio.
La vicenda trae origine dalle deliberazioni comunali di parificazione dei conti degli agenti contabili, che avevano evidenziato l’omesso versamento del tributo da parte delle strutture ricettive gestite dalla società. Nonostante gli atti di accertamento notificati, i gestori erano rimasti inadempienti e non avevano presentato il conto giudiziale, rendendo impossibile all’Ente la quantificazione esatta degli importi. La Procura ha quindi delegato accertamenti alla Guardia di Finanza, che ha determinato il danno complessivo. Gli inviti a dedurre non hanno ricevuto riscontro e i convenuti non si sono costituiti in giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato la contumacia dei convenuti, regolarmente citati ma non costituitisi. Nel merito, ha ricostruito il quadro normativo di riferimento: il D.lgs. n. 23/2011 ha previsto la facoltà per i Comuni di istituire l’imposta di soggiorno a carico degli ospiti delle strutture ricettive, con gettito destinato a finanziare interventi in materia di turismo, beni culturali e servizi pubblici locali. La classificazione dei Comuni marchigiani come località turistiche ha consentito anche agli Enti non capoluogo di istituire il tributo.
Il Collegio ha richiamato la Cassazione, sentenza n. 6187/2024, secondo cui il gestore della struttura ricettiva è obbligato a versare l’imposta spettante al Comune anche qualora l’ospite non abbia pagato: in caso di omesso versamento, l’Ente può rivolgersi direttamente a lui. Nel caso di specie, il regolamento comunale applicabile, nel combinato disposto degli artt. 2, 6 e 7, imponeva al gestore di riscuotere l’imposta, di rendicontarla e di riversarla secondo modalità e tempistiche prestabilite.
La Corte ha accertato che i convenuti hanno omesso di presentare i conti giudiziali e di adempiere all’obbligo di riversamento, condotte connotate da dolo, per la volontarietà e reiterazione degli inadempimenti. L’assenza di costituzione e di argomentazioni difensive ha confermato le contestazioni della Procura. I convenuti sono stati pertanto condannati in solido al pagamento di € 4.952,50 in favore del Comune.
Quanto al danno da disservizio, il Collegio ha respinto la domanda. Ha rilevato che il pregiudizio non risultava adeguatamente documentato e che la pretesa si configurava come duplicazione di quella riferita all’omesso riversamento del medesimo tributo, il cui gettito avrebbe dovuto essere destinato alle finalità di interesse pubblico richiamate. La Corte ha richiamato sul punto la sentenza n. 151/2024 della stessa Sezione. La somma liquidata è stata maggiorata di rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi legali dalla pubblicazione al soddisfo, con spese di giudizio a carico delle parti condannate ai sensi dell’art. 31 del c.g.c.
Nota della Redazione
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