Rito abbreviato contabile e definizione del giudizio per integrale pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 36 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, la richiesta di definizione con il rito abbreviato ex art. 130 cod. giust. cont. è ammissibile quando la somma offerta risulti congrua rispetto all’entità del danno, alla gravità dell’elemento psicologico e alle circostanze del caso concreto. La valutazione di congruità non è sindacato di merito sulla pretesa, ma giudizio di idoneità della somma a soddisfare l’interesse pubblico alla reintegrazione. L’integrale e tempestivo versamento della somma ammessa, attestato in maniera certa e definitiva, determina la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, cod. giust. cont., con compensazione delle spese valutato il merito.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio due convenuti, un dirigente e un medico di guardia in servizio presso una azienda ospedaliera, per il danno patito dall’ente in conseguenza del pagamento della franchigia contrattuale rimborsata alla compagnia assicuratrice, a seguito di sinistro da asserita malpractice medica. La pretesa riguardava il risarcimento liquidato dall’assicuratore ai genitori di una neonata affetta da gravi patologie, addebitate a una condotta colpevole del personale sanitario nell’assistenza al parto.
La sola convenuta ha formulato richiesta di rito abbreviato, con offerta di pagamento pari a circa un terzo della somma contestata, comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi. Il Pubblico Ministero contabile ha espresso parere favorevole e la convenuta ha versato l’importo, depositando la ricevuta con reversale di incasso.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha esaminato anzitutto l’ammissibilità dell’istanza, escludendo che ricorresse l’ipotesi preclusiva di cui all’art. 130, comma 4, cod. giust. cont. Il Collegio ha ritenuto la somma proposta congrua, avuto riguardo all’entità del danno, alla gravità dell’elemento psicologico e alle circostanze concrete, e ha ammesso il rito abbreviato, invitando la convenuta a versare l’importo entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto.
Il pagamento è intervenuto nel termine e la convenuta ha depositato la ricevuta attestante in maniera certa e definitiva l’avvenuto versamento alla struttura sanitaria, con relativa reversale di incasso, così da consentire la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, cod. giust. cont.
Alla camera di consiglio le parti hanno confermato l’adesione al rito abbreviato e l’avvenuto satisfattivo pagamento. La Corte ha quindi statuito la definizione del giudizio per la parte convenuta, dichiarando che nulla è più dovuto in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa oggetto dell’atto di citazione, con compensazione delle spese di lite valutato il merito.
Nota della Redazione
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