Disallineamenti dati ReGiS e rischio restitutorio: profili critici nella gestione PNRR del Comune di Napoli (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 48 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, nell’esercizio del controllo sulla gestione di cui all’art. 100 Cost. e all’art. 3 della legge n. 20 del 1994, verifica la legittimità e la regolarità delle gestioni pubbliche e la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge. Nell’ambito dei controlli sui progetti finanziati con risorse del PNRR, il soggetto attuatore è obbligato a garantire la puntuale e veritiera alimentazione del sistema informativo ReGiS, assicurando la coerenza tra i dati contabili e finanziari ivi inseriti e quelli risultanti dalle proprie scritture. La mancata valutazione degli effetti delle criticità realizzative sul raggiungimento dei target e delle milestone del Piano espone l’Amministrazione al rischio restitutorio delle risorse assegnate. Il controllo sulla gestione non incide sulla responsabilità individuale dei funzionari, trattandosi di distinte forme di controllo, ma mira a rilevare illegittimità e cattivo funzionamento dei controlli interni quali elementi per la valutazione complessiva della gestione.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Campania ha avviato un procedimento di verifica, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021, sull’intervento di rigenerazione urbana del complesso di edilizia residenziale pubblica di via Toscanella, nel quartiere Chiaiano, finanziato nell’ambito della misura M5C2I2.3 del PNRR per un valore complessivo di euro 18.000.000,00, di cui 15 milioni a valere sul PNRR e 3 milioni sul Fondo per le Opere Indifferibili.
Il Comune di Napoli, quale soggetto attuatore, ha risposto alla richiesta istruttoria del 25 luglio 2025 con una relazione del 9 settembre 2025, nella quale ha riferito lo stato di avanzamento dei lavori, le criticità incontrate e la gestione economico-finanziaria del progetto, evidenziando, tra l’altro, il diniego del consorzio aggiudicatario a contrarre i tempi del cronoprogramma e la presenza di contenzioso con riserva sul SAL n. 1.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, istituito dal Regolamento (UE) 2021/241, e il sistema di governance nazionale del PNRR, precisando che i soggetti attuatori sono responsabili della realizzazione degli interventi conformemente ai principi della sana gestione finanziaria e che le risorse assegnate mantengono il vincolo di destinazione per tutta la durata del programma.
Nel merito, la Sezione ha rilevato un disallineamento tra i dati inseriti nel sistema informativo ReGiS e quelli forniti dal Comune in sede di riscontro. Dall’esame del sistema risulta, infatti, una percentuale di avanzamento economico-finanziario pari al 34,9% del totale, corrispondente a costi realizzati per euro 6.296.588,19, dato che confligge con il totale impegnato di euro 15.894.240,67 indicato dall’Amministrazione nella scheda Excel trasmessa.
La Corte ha inoltre evidenziato incongruenze temporali: mentre la data di conclusione dell’intervento nel ReGiS risulta fissata al 31 dicembre 2026, l’Amministrazione ha indicato il 31 marzo 2026 quale termine per l’ultimazione dei lavori, con la conclusione dell’intero progetto prevista al 30 aprile 2027. Tali difformità impongono chiarimenti sulla compatibilità della tempistica con le scadenze della misura e sul possibile rischio restitutorio.
Ulteriori profili di criticità attengono alla mancata valutazione degli effetti delle criticità realizzative sul raggiungimento dei target, alla mancata compiuta stima dell’aumento dei costi e di quelli correlati alla gestione delle opere, nonché alla mancata illustrazione delle attività concretamente svolte dai sistemi di audit interno e dei report trasmessi alla Guardia di Finanza.
In esito all’istruttoria, la Sezione ha accertato la presenza dei profili di criticità e ha disposto la trasmissione della deliberazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale, ordinando all’Amministrazione di trasmettere, entro il 28 febbraio 2026, una relazione di aggiornamento sullo stato di realizzazione del progetto e sulla puntuale esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di appalto, raccomandando la solerte implementazione della fase di rendicontazione attraverso il sistema ReGiS.
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Nota della Redazione
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