Pensione privilegiata e silenzio della C.M.O.: ammissibile il ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 88 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per pensione privilegiata è ammissibile quando l’amministrazione, pur ritualmente sollecitata, non abbia provveduto sulla domanda entro il termine di conclusione del procedimento, non essendo ostativa la mancata acquisizione del parere della Commissione medica ospedaliera. L’art. 153, lett. b), c.g.c. sanziona con l’inammissibilità i ricorsi con cui si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione di un formale atto di diffida. In materia di nesso causale, i fatti di servizio rilevano solo quando ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante, con esclusione di circostanze generiche quali gli ordinari disagi e fatiche. Il giudice può discostarsi dal parere tecnico solo in presenza di vizi logici o di risultanze che lo smentiscano; gli aggravamenti sopravvenuti dopo la proposizione del ricorso non incidono sull’accertamento della categoria tabellare.
Il Fatto
Il ricorrente, Ispettore Superiore della Polizia di Stato, è stato dispensato dal servizio con decreto ministeriale del 4 marzo 2020, essendo stato giudicato permanentemente inidoneo al servizio in modo assoluto. Con istanze del 2019 e del 2020 ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di cinque patologie e l’ascrizione alle corrispondenti tabelle del d.P.R. n. 834/1981, al fine di ottenere la pensione privilegiata. Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con provvedimenti del 7 febbraio e del 23 marzo 2023, ha espresso parere positivo per due di esse.
Nonostante solleciti e diffide, l’amministrazione non ha dato seguito alle istanze. Il ricorrente ha quindi agito davanti alla Corte dei conti per il riconoscimento del diritto al trattamento privilegiato, con decorrenza e accessori di legge. Il Ministero dell’interno ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per la mancanza di un provvedimento denegatorio e di una istanza su cui si fosse formato il silenzio rifiuto; l’I.N.P.S. ha concluso per il rigetto, evidenziando la natura vincolante del parere del Comitato di verifica e la mancanza di indicazioni dalla competente C.M.O.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità fondata sull’art. 153, lett. b), c.g.c., che riproduce l’art. 71 del r.d. n. 1038/1933. La norma modula la sequenza tra intervento del giudice e risposta dell’amministrazione: il primo deve essere posteriore rispetto all’intervento o al prolungato silenzio della seconda. Nel caso concreto il ricorrente ha provato la domanda di pensione privilegiata di inabilità e la diffida a d.P.R. n. 461/2001, art. 6. Il Dipartimento militare di medicina legale ha rappresentato l’impossibilità di prevedere una data di convocazione per la visita, stante la carenza di personale medico. Alla data del ricorso il termine del procedimento era ampiamente spirato.
Pertanto, non rileva in senso contrario la necessità di acquisire il parere della C.M.O., poiché l’art. 9 del d.P.R. n. 461/2001 prevede il ricorso alternativo ad altro organismo di accertamento medico. Il ricorso è ammissibile.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 6 del d.l. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, ha abrogato gli istituti dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, facendo salvo il personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. Per la Polizia di Stato operano il rinvio dell’art. 5, comma 6, d.l. n. 387/1987 e gli artt. 1884 e 1885 del d.lgs. n. 66/2010, che richiamano l’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973. Ai sensi dell’art. 64 del testo unico, le infermità si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne siano stati causa o concausa efficiente e determinante; il riconoscimento si compone di un momento giuridico, di riconducibilità al servizio del fatto, e di un momento medico-legale.
La Corte conferma il proprio orientamento: il fattore di servizio deve esplicare significativa attività eziopatogenetica, in misura prevalente rispetto a fattori estranei; nella nozione di concausa efficiente rientrano solo fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, con esclusione di disagi e fatiche generici, richiamando Cons. Stato, Sez. I, n. 613/2019 e n. 511/2019.
Il C.M.L. ha riconosciuto dipendenti da causa di servizio le infermità oggetto del quesito, ascrivendole per cumulo alla 6ª categoria della Tabella A, con l’infermità in Tabella B non concorrente al cumulo. La Corte ritiene il parere adeguatamente motivato e privo di vizi logici e vi aderisce, salvo un profilo: quanto all’ipoacusia percettiva bilaterale, il C.M.L. ha rivisto la relazione preliminare ascrivendola alla 7ª categoria sulla base dell’audiometria eseguita in corso di causa. Tale conclusione non è condivisa, perché gli aggravamenti sopravvenuti dopo la proposizione del ricorso non possono influire sull’esito della causa; la patologia va ascritta alla 8ª categoria della Tabella A, come peraltro richiesto dal ricorrente, senza pregiudizio per la categoria complessiva.
Non residuano esigenze istruttorie, con conseguente non necessità dell’ammissione dei mezzi di prova articolati. Il ricorso è accolto, salvo che per la domanda di ascrizione in Tabella B della gonartrosi bilaterale. Il ricorrente ha diritto al trattamento privilegiato di 6ª categoria della Tabella A dall’avvio della decorrenza indicata, con il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei arretrati. Le spese di lite sono integralmente compensate ai sensi dell’art. 31 c.g.c. per la complessità della causa.
Nota della Redazione
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