Estinzione del giudizio di resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 19 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto, pur strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale: è disciplinato in tutte le sue fasi da norme che ne prevedono la definizione mediante sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 c.g.c. La sopravvenuta trasmissione dei conti giudiziali da parte dell’ente, che rende inutile la pronuncia sulla richiesta di fissazione del termine, integra cessata materia del contendere e impone la declaratoria di estinzione del giudizio.

Il Fatto

La Procura Regionale ha adito il giudice monocratico designato, ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c., chiedendo l’assegnazione di un termine perentorio per il deposito del conto giudiziale, ex art. 226 d.lgs. n. 267/2000, relativamente a più esercizi finanziari. Destinatario dell’istanza era l’agente contabile subentrato nella gestione dei rapporti con l’amministrazione comunale.

Con decreto n. 41 del 3.10.2023 il giudice ha fissato il termine di 60 giorni per il deposito dei conti e quello successivo di 30 giorni per la trasmissione degli stessi all’ente. L’amministrazione ha provveduto alla trasmissione il 27.11.2024; con decreto del 18.7.2025 è stata fissata la camera di consiglio del 28.1.2026. All’udienza la Procura ha dato conto della regolare trasmissione della documentazione contabile e ha chiesto dichiararsi l’estinzione.

La Motivazione della Corte

Il giudizio di resa del conto si colloca in posizione strumentale rispetto al giudizio di conto, ma non per questo è privo dei connotati della giurisdizionalità. Il giudice monocratico richiama il più recente orientamento secondo cui tale natura è desumibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi, e segnatamente da quella che ne prevede la definizione mediante sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica.

Il richiamo all’art. 144 c.g.c. e al precedente della Corte dei conti, Sez. Marche, n. 198/2020 serve a qualificare il provvedimento conclusivo e a escludere che l’istanza della Procura possa sfociare in un mero decreto. Da qui la necessità di definire il giudizio con una pronuncia in forma di sentenza, ancorché il thema decidendum originario fosse circoscritto alla fissazione di un termine.

Nel caso concreto l’ente ha trasmesso i conti giudiziali il 27.11.2024, così realizzando l’adempimento che l’istanza della Procura mirava a ottenere. Viene meno, pertanto, ogni interesse alla pronuncia sulla richiesta di assegnazione del termine: la materia del contendere è cessata per fatto sopravvenuto, senza che residui alcuna questione da decidere.

La Corte dichiara quindi estinto il giudizio per la resa del conto, nulla disponendo per le spese, e rimette gli atti al magistrato relatore per il loro concreto esame. La definizione in rito lascia impregiudicato l’esame di merito della gestione, che sarà svolto nella sede propria del giudizio di conto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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