Pensione privilegiata: la classifica tabellare non è immutabile nel tempo (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 376 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di unicità dell’accertamento sancito dall’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001 attribuisce valore definitivo al solo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, non anche alla sua classificazione tabellare. Quest’ultima rientra nelle funzioni della Commissione medica e può essere rivalutata in occasione della domanda di pensione privilegiata, poiché ogni infermità è suscettibile di evoluzione migliorativa o peggiorativa nel tempo, soprattutto quando tra l’accertamento e il riconoscimento del diritto a pensione intercorra un ampio lasso temporale. Il meccanismo così interpretato garantisce il lavoratore, che altrimenti vedrebbe negato il diritto a pensione, sorto a distanza di tempo, anche in caso di aggravamento. Accertata in via medico-legale l’ascrivibilità dell’infermità alla categoria VIII della Tabella A, spetta il trattamento pensionistico privilegiato ordinario a vita con decorrenza dal collocamento in quiescenza.
Il Fatto
Il ricorrente, già Brigadiere Capo dell’Arma dei Carabinieri, era cessato dal servizio il 01.10.2017. Nel corso del servizio di pattugliamento del 10.08.2006 era rimasto coinvolto in un incidente automobilistico, riportando la frattura pluriframmentaria dell’omero della spalla sinistra, trattata chirurgicamente con applicazione permanente di placca e viti. L’Amministrazione aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio e la CMO di Palermo, con verbale del 09.06.2011, aveva ascritto gli esiti alla categoria VIII della Tabella A ai fini dell’equo indennizzo.
Dopo il collocamento in quiescenza, l’interessato presentava l’08.03.2018 domanda di pensione privilegiata. La CMO di Messina, con verbale del 05.02.2019, riclassificava la medesima infermità in Tabella B, con diritto all’una tantum per quattro annualità. Il ricorrente impugnava tale valutazione, deducendo la violazione del principio di unicità dell’accertamento e chiedendo l’ascrizione alla categoria VIII, con conseguente trattamento privilegiato vitalizio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice chiarisce che il ricorso pensionistico non è diretto ad annullare o disapplicare i provvedimenti avversati: la giurisdizione contabile si sostanzia in una cognizione piena del rapporto pensionistico, estesa all’an e al quantum, con vaglio degli atti amministrativi quali meri presupposti processuali.
Nel merito della doglianza attorea, la tesi dell’unicità dell’accertamento viene respinta. L’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001 — secondo cui il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio costituisce accertamento definitivo anche in caso di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio — attribuisce valore di definitività al solo accertamento della causa di servizio, non alla classifica della patologia. Questa rientra tra le funzioni della Commissione medica.
La Corte richiama la giurisprudenza della sezione siciliana d’appello (sent. n. 102/A/2024), secondo cui ogni infermità è suscettibile di evoluzione migliorativa o peggiorativa nel tempo: ritenere immutabile la classifica contrasterebbe con la ratio legis, specie quando tra l’accertamento e il riconoscimento del diritto a pensione intercorra un ampio lasso temporale. Il meccanismo, inoltre, tutela il lavoratore, che diversamente si vedrebbe negato il diritto a pensione anche in caso di aggravamento. È richiamata anche la sentenza n. 12/2023/QM delle Sezioni Riunite in tema di accertamento richiesto dal dipendente in servizio.
Passando al merito, il ricorso è accolto. Il giudice condivide il parere del Collegio Medico Legale del Ministero della difesa, che ha ascritto l’infermità con reliquato invalidante — gli esiti di frattura omerale sinistra — alla categoria VIII della Tabella A alla data del 01.10.2017. Il CML ha valutato un esito fisso invalidante del 25 per cento secondo la tabella del DM Ministero Sanità 5 febbraio 1992, corrispondente alla VIII categoria della Tabella A in base alla tabella di corrispondenza dell’art. 3 del d.P.R. n. 181/2009. L’INPS non ha mosso contestazioni specifiche a tale giudizio.
Ne consegue il diritto al trattamento pensionistico privilegiato ordinario a vita con decorrenza dal collocamento in quiescenza, avendo l’interessato presentato la domanda entro due anni ai sensi dell’art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973. L’INPS è condannato alla liquidazione e alle differenze sui ratei arretrati, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 167, comma 3, c.g.c. Le spese di lite sono integralmente compensate.
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Nota della Redazione
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