Irregolarità formali dei conti economali e discarico senza addebiti (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 13 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
I conti giudiziali degli agenti contabili interni degli enti locali sono soggetti al principio di annualità della gestione e della relativa rendicontazione, codificato dall’art. 233 del d.lgs. n. 267/2000, restando irrilevante che una rendicontazione trimestrale sia prevista dal regolamento comunale, poiché essa ha valenza interna e non sostituisce il conto annuale da depositare presso la sezione giurisdizionale. Il conto deve essere depositato entro sessanta giorni dall’approvazione del rendiconto e, in difetto, incorre in irregolarità formale. La costituzione del fondo economale deve avvenire mediante puntuali determinazioni giuridico-amministrative o atti di programmazione, non con meri mandati di pagamento. L’irritualità della documentazione giustificativa, come lo scontrino non parlante, non impedisce di accertare per via presuntiva la natura della spesa e la sua rispondenza ai fini istituzionali. La declaratoria di irregolarità formale del conto, in assenza di perdite o ammanchi, comporta il discarico dell’agente contabile e la condanna alle spese di giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, economo di un Comune, è stato chiamato a rendere il conto della propria gestione per l’esercizio 2022. Il magistrato istruttore ha deferito alla Sezione due conti: un conto parziale relativo al primo trimestre 2022, poi incluso nel conto annuale, e il conto riferito all’intero esercizio, depositato successivamente.
La Procura contabile ha chiesto la riunione dei giudizi e la declaratoria di irregolarità del conto annuale, con restituzione della somma ritenuta dovuta, oltre interessi e rivalutazione. Il convenuto ha chiesto la regolarità della gestione, in subordine il discarico senza addebiti.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il Collegio dispone la riunione dei giudizi, per connessione soggettiva e oggettiva, trattandosi di conti afferenti al medesimo esercizio.
Sul primo rilievo, la Corte osserva che il conto parziale, riferito a un solo trimestre e poi trasfuso nel conto annuale, viola il principio di annualità. La previsione regolamentare che impone una rendicontazione trimestrale opera solo nei rapporti interni all’ente; rileva esclusivamente il conto annuale parificato e depositato presso la sezione giurisdizionale. La relativa irregolarità è dichiarata anche quando non abbia prodotto alcun concreto detrimento.
Quanto al tardivo deposito, il conto, pur reso nei termini di legge e regolarmente parificato, è stato depositato oltre i sessanta giorni previsti dalla legge, con conseguente irregolarità sotto tale profilo.
Sulla compilazione, il Collegio rileva la mancata adozione delle determinazioni di discarico per due trimestri, ma ne riconosce il carattere meramente formale, essendo le spese autorizzate e documentate.
In tema di fondo economale, la Corte afferma che la sua costituzione richiede apposite determinazioni o atti di programmazione e non semplici mandati di pagamento. L’impropria rendicontazione non ha però prodotto alcun ammanco.
Sulle anticipazioni straordinarie non riportate nel conto, e sulle spese documentate da scontrini non parlanti, il Collegio dichiara l’irregolarità, ma esclude il danno, potendo la natura della spesa desumersi presuntivamente dalle richieste di fornitura. Analoghe conclusioni valgono per le spese economali non urgenti e programmabili. In assenza di perdite o ammanchi, il contabile è discaricato, con condanna alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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