Conto economale irregolare ma senza addebito in assenza di ammanco (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 14 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile, nel giudizio di conto, distingue l’irregolarità formale del rendiconto dagli addebiti a carico dell’agente contabile. La violazione dei termini di deposito del conto, l’adozione tardiva dei provvedimenti di discarico, la costituzione del fondo economale senza apposita determinazione dirigenziale e l’utilizzo di documentazione giustificativa irrituale integrano irregolarità formale, ma non comportano di per sé responsabilità gestionale. In assenza di perdite o ammanchi e quando la documentazione complessiva consente di ritenere provate la destinazione e la compatibilità delle spese con gli interessi istituzionali dell’ente, il conto va dichiarato irregolare senza addebito per il contabile. Dalla sola declaratoria di irregolarità discende la condanna alle spese di giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente ha svolto le funzioni di economo di un Comune, con nomina disposta nel 2018. La Procura contabile ha deferito il conto giudiziale relativo all’esercizio 2023, contestando criticità formali e sostanziali: il tardivo deposito del rendiconto, la compilazione non corretta, la costituzione e la dotazione del fondo economale e l’esecuzione di spese ritenute estranee alla natura del fondo.

Il magistrato istruttore ha chiesto la condanna alla restituzione, in favore dell’ente, della somma ritenuta dovuta, oltre interessi e rivalutazione. Il contabile ha depositato memorie difensive ai sensi dell’art. 147, comma 2, del d.lgs. n. 174/2016, chiedendo in via principale il discarico e, in via subordinata, il discarico senza addebiti. Il rappresentante della Procura ha insistito per la declaratoria di irregolarità.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha esaminato separatamente i rilievi. Sul tardivo deposito, ha osservato che il conto, pur reso nei termini di legge e parificato, è stato depositato oltre i sessanta giorni previsti dall’art. 233, comma 1, Tuel. Il rilievo è stato ritenuto fondato sotto il profilo formale.

Quanto alla compilazione del conto, il magistrato istruttore ha rilevato che i rimborsi delle spese economali sono stati disposti senza un corrispondente e tempestivo provvedimento di discarico e che alcuni mandati sono stati emessi prima della determinazione di discarico. La difesa ha sostenuto che l’atto è imputabile al dirigente del servizio finanziario e che il software di gestione prevede i mandati contestualmente alla chiusura periodica. La Corte ha ritenuto il rilievo non superato, ma ha qualificato l’anomalia come formale, derivante dalla successione temporale tra rimborsi e discarico, non incidendo sulle risultanze contabili.

Sulla costituzione e dotazione del fondo economale, il regolamento comunale ne prevede l’istituzione anche mediante determinazione del dirigente competente. Nel caso concreto il fondo è stato attivato tramite mandato di pagamento e accredito su conto corrente dedicato, senza alcuna determinazione e senza integrazioni. La Sezione, richiamando la propria sentenza n. 20/2024, ha affermato che le esigenze di formalizzazione impongono che la costituzione avvenga attraverso puntuali determinazioni giuridico-amministrative o documenti di programmazione economico-finanziaria e non mediante meri mandati di pagamento. Ha però escluso che l’impropria rendicontazione abbia prodotto un ammanco per l’ente, risultando il residuo attivo riversato in tesoreria.

Quanto alle spese economali, la Corte ha distinto la non riconducibilità al fondo di alcune voci — come la tassa di proprietà dei veicoli o il rinnovo dei certificati di firma digitale — e la questione degli scontrini non parlanti. Su quest’ultima ha richiamato la giurisprudenza contabile, in particolare la sentenza n. 5/2022 della Sezione Molise, secondo cui la documentazione complessiva versata in atti consente di dare per provata la spesa quando i documenti fiscali, le domande di acquisto degli uffici, la compatibilità merceologica del bene con l’esercizio emittente e il prezzo risultino coerenti. Tali circostanze sono state riscontrate. Analogamente, per le spese di lavaggio e manutenzione delle autovetture comunali, le richieste di fornitura con indicazione della targa hanno superato il rilievo. Anche la fattura intestata al contabile invece che all’ente è stata ritenuta riferibile a una fornitura a favore del Comune, e il superamento del limite unitario di spesa è stato escluso considerando il frazionamento per singolo automezzo.

In conclusione, la Sezione ha ritenuto che non sussistano responsabilità gestionali per irregolarità sostanziali tali da inficiare le risultanze del conto o la veridicità della documentazione. Ha però dichiarato l’irregolarità formale del conto per inosservanza dei termini di deposito, discarichi tardivi, omessa dotazione del fondo con determinazione, documentazione giustificativa irrituale e utilizzo della cassa per spese non urgenti, dichiarando il discarico senza addebiti data l’assenza di perdite o ammanchi. Dalla declaratoria è conseguita la condanna alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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