Inammissibile il ricorso per invalidità civile finalizzato all’accreditamento figurativo (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 17 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso alla Corte dei conti avente ad oggetto l’accertamento del grado di invalidità civile, strumentale al riconoscimento dei benefici contributivi di cui al comma 3 dell’art. 80 della legge n. 388 del 2000, è inammissibile ove non sia stata preventivamente presentata all’INPS la domanda amministrativa di accreditamento della contribuzione figurativa. La domanda di accertamento sanitario rivolta all’ASL non estende il proprio oggetto alla pretesa contributiva, né consente di ravvisare un provvedimento amministrativo implicito. Ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., l’azione è inammissibile quando non sia stata definita in sede amministrativa, ovvero non sia decorso il termine dalla notificazione di un formale atto di diffida. Il beneficio contributivo può essere richiesto anche in costanza di attività lavorativa, senza che ciò sposti il presupposto processuale della previa istanza.
Il Fatto
La ricorrente ha convenuto in giudizio l’INPS per ottenere il riconoscimento del proprio status di invalidità civile in misura superiore al 74%, ai fini dell’accreditamento della contribuzione figurativa. Ha dedotto di essere stata dapprima riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa del 100% e, in sede di revisione, al 67%, mentre l’invalidità effettiva eccederebbe la soglia richiesta fin dalla domanda amministrativa.
Il giudizio è stato riassunto davanti alla Corte dei conti dopo che il Giudice del lavoro aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice contabile. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità della domanda per mancanza della previa istanza o della rituale diffida, nonché per carenza di interesse ad agire, avendo la ricorrente sostenuto che l’accertamento sanitario costituirebbe presupposto di fatto del solo diritto alla pensione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile per una ragione pregiudiziale, che assorbe i motivi di merito. L’oggetto del giudizio, quale emerge dal petitum, è il riconoscimento dell’invalidità in misura superiore al 74% “ai fini della concessione del beneficio” contributivo. La domanda amministrativa di accreditamento della contribuzione figurativa, alla quale la domanda giudiziale è stata funzionalizzata, non può ritenersi ricompresa nella richiesta di accertamento dello stato di invalidità inoltrata all’ASL.
La Corte richiama l’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., che sanziona con l’inammissibilità i ricorsi proposti su domande non definite in sede amministrativa o per le quali non sia trascorso il termine dalla diffida. La disposizione impedisce l’impugnazione di accertamenti sanitari e atti endoprocedimentali e mira a evitare che il giudice contabile venga adito senza alcuna previa interlocuzione con l’amministrazione.
Nel caso concreto manca la domanda per il riconoscimento dei benefici contributivi, né è ipotizzabile un provvedimento implicito: la richiesta di accertamento dell’invalidità non si estende all’attribuzione dei benefici. L’INPS non è stato quindi posto nelle condizioni di pronunciarsi. La Corte chiarisce però che l’istanza non deve essere presentata al momento del pensionamento: il riconoscimento in costanza di attività lavorativa consente di maturare anticipatamente il diritto, con la conseguenza che l’interesse ad agire non può essere escluso per il solo stato di servizio.
La decisione si fonda su una questione pregiudiziale, con integrale compensazione delle spese. La Corte dispone infine l’oscuramento delle generalità della ricorrente, in applicazione della disciplina sulla diffusione dei dati relativi allo stato di salute, che ne impedisce la pubblicazione anche nelle banche dati e via web.
Nota della Redazione
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