Pensione privilegiata: accertamento del diritto e condanna generica dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 195 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, quando l’INPS abbia riconosciuto e liquidato la prestazione spettante al militare in congedo, il giudice contabile può limitarsi a una pronuncia di accertamento del diritto e di condanna generica al pagamento delle somme dovute, se i conteggi depositati dall’Istituto non contengono uno sviluppo analitico e presentano errori nella determinazione della tredicesima mensilità. La decorrenza del trattamento va fissata al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, con riconoscimento degli interessi legali e, nei limiti dell’eventuale differenziale, della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell’Istituto, anche in considerazione dell’inammissibile ritardo nell’esame della domanda e nel riconoscimento della prestazione chiaramente spettante.
Il Fatto
Il ricorrente, già ufficiale medico in congedo, ha chiesto l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata nella corretta categorizzazione tabellare, in relazione a una patologia tumorale del grosso intestino. La domanda amministrativa era stata presentata all’INPS il 28.02.2020, dopo che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la liquidazione dell’equo indennizzo erano già intervenuti in sede amministrativa.
L’Istituto, costituendosi, ha dato atto dell’avvenuta liquidazione della prestazione e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La difesa del ricorrente ha invece insistito per una pronuncia di accertamento del diritto e di condanna generica, non ritenendo chiari i conteggi prodotti.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto rilevato che l’INPS, in vista dell’udienza, ha riconosciuto la prestazione attribuendo al ricorrente la pensione privilegiata di tabella A, sesta categoria, con decorrenza dal 1.03.2020, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa.
L’Istituto ha poi depositato la documentazione relativa alla liquidazione degli arretrati e dei interessi legali. Tale documentazione, come rilevato dalla difesa del ricorrente, non contiene però uno sviluppo analitico dei conteggi e non risulta corretta nella determinazione della tredicesima mensilità.
Su queste basi, in aderenza alla richiesta della difesa e tenuto conto della già avvenuta liquidazione della prestazione, il giudice si è limitato a una pronuncia accertativa e di condanna generica, lasciando alle parti la verifica dei conteggi.
Quanto alle spese, la Corte le ha poste a carico dell’INPS secondo la soccombenza virtuale, valorizzando il ritardo nell’esame della domanda amministrativa e nel riconoscimento di una prestazione chiaramente spettante.
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Nota della Redazione
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