Responsabilità contabile solidale per indebita percezione di contributi PSR (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 11 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di erogazione di contributi pubblici a valere sul PSR, il tecnico che sottoscrive, ai sensi dell’art. 49 della legge regionale Sicilia n. 13 del 1986, una dichiarazione di fine lavori ideologicamente falsa risponde in solido con il beneficiario del danno erariale conseguente all’indebita percezione del finanziamento. La mancata percezione di profitti illeciti da parte del professionista non esclude il danno, derivando lo stesso dal rilascio della falsa attestazione. Il funzionario pubblico che, dopo aver dichiarato il conflitto di interessi, interferisca attivamente nell’istruttoria della pratica risponde a titolo di dolo. La richiesta di condanna per colpa grave avanzata dal Pubblico Ministero per la prima volta in udienza integra inammissibile mutatio libelli.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio nove convenuti — quattro dipendenti dell’Ispettorato Regionale dell’Agricoltura di Palermo, tre tecnici di uno studio professionale, la beneficiaria di un contributo e suo fratello — chiedendone la condanna solidale al pagamento di euro 321.291,41, oltre rivalutazione e interessi, per l’indebita percezione di contributi pubblici a valere sul PSR Sicilia 2007/2013 (Misura 112 “Pacchetto giovani”, collegata alla Misura 121). L’azione traeva origine da un’informativa della Guardia di Finanza che aveva ipotizzato un sistema di favori tra funzionari e studi tecnici, finalizzato all’accesso ai finanziamenti agricoli.
Alla beneficiaria si contestava di aver presentato preventivi falsi o di ditte non concorrenti, di aver attestato falsamente la conclusione dei lavori entro i termini e la propria presenza al sopralluogo. Ai tecnici di aver sottoscritto una falsa dichiarazione di fine lavori. Ai funzionari di aver favorito la pratica. Tutti i convenuti hanno eccepito, tra l’altro, la prescrizione, l’inutilizzabilità delle intercettazioni ex art. 270 cod. proc. pen. e, in subordine, l’insussistenza dell’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 22114 del 2014: l’inserimento dell’extraneus nella struttura di erogazione delle risorse configura un rapporto di servizio, con conseguente radicamento della giurisdizione contabile. La figura del tecnico direttore dei lavori, chiamata dall’art. 49 della legge regionale n. 13 del 1986 ad attestare la conformità delle opere, svolge funzioni essenziali nel procedimento amministrativo.
Quanto alla richiesta di condanna del dirigente a titolo di colpa grave, formulata per la prima volta in udienza, la Corte l’ha dichiarata inammissibile per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: le contestazioni erano state avanzate sin dall’invito a dedurre a titolo di dolo, e la nuova prospettazione avrebbe traslato i termini della controversia disorientando la difesa. Sulle intercettazioni, il Collegio ha ribadito l’orientamento consolidato: i limiti dell’art. 270 cod. proc. pen. valgono solo nel procedimento penale, sicché le captazioni legittimamente disposte sono utilizzabili nel giudizio contabile.
Nel merito, la Corte ha ritenuto provata la natura indebita dell’aiuto percepito dalla beneficiaria: alcuni assegni erano stati incassati dopo la presentazione della domanda di saldo, e i lavori erano proseguiti oltre la data attestata. La Corte ha escluso l’applicabilità del soccorso istruttorio, non potendo questo coprire l’uso di false dichiarazioni. Conseguentemente ha affermato la responsabilità solidale dei tre tecnici, la cui attestazione del 3 agosto 2017 è risultata ideologicamente falsa: la mancata percezione di profitti illeciti non esclude il danno. La posizione del fratello della beneficiaria è stata invece respinta per difetto di prova sulla consapevolezza dell’illiceità.
I funzionari Spata e Pirrone sono stati condannati per aver sottoscritto un verbale di sopralluogo contenente false attestazioni sulla presenza dei soggetti e sugli estratti conto allegati. Il funzionario che aveva dichiarato il conflitto di interessi è stato ritenuto responsabile a titolo di dolo, avendo continuato a interferire nell’istruttoria. Respinta la domanda verso il dirigente per mancanza di prova della consapevolezza. La Corte ha infine ridotto l’importo a euro 156.291,41, per effetto dell’escussione di una polizza assicurativa.
Nota della Redazione
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