Esenzione canone unico patrimoniale per occupazione suolo strumentale a opere pubbliche (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 101 del 08.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, commi da 816 a 847, legge n. 160/2019, la Provincia rientra tra i soggetti beneficiari dell’esenzione prevista dall’art. 1, comma 833, lett. a), legge n. 160/2019 per l’occupazione di aree o spazi pubblici finalizzata alla realizzazione di opere o lavori riconducibili ai propri fini istituzionali. L’esenzione opera anche quando l’occupazione è materialmente eseguita dall’impresa appaltatrice, purché l’ente committente si procuri preventivamente la disponibilità giuridica dell’area di cantiere e vi dia avvio mediante la consegna dei lavori. Il divieto di estensione analogica delle esenzioni impedisce invece di riconoscere il beneficio all’occupazione effettuata direttamente dalla ditta esecutrice, che non è soggetto contemplato dalla norma.

Il Fatto

Il Presidente di una Provincia ha rivolto alla Sezione regionale di controllo una richiesta di parere ex art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, rappresentando che le amministrazioni pubbliche proprietarie di immobili destinati a uffici pubblici, siti nel perimetro urbano di un centro urbano, avevano presentato o si apprestavano a presentare istanze di occupazione di suolo pubblico per lavori di ristrutturazione, rafforzamento sismico, efficientamento energetico e manutenzione, anche in attuazione di progetti finanziati con fondi PNRR.

Il quesito chiede se la Provincia goda dell’esenzione dal canone unico patrimoniale per l’occupazione strumentale ai propri fini istituzionali; se il beneficio operi quando l’occupazione è eseguita tramite impresa appaltatrice sulla base di un regolamento contrattuale; se, infine, l’esenzione si estenda all’appaltatore che presenti direttamente l’istanza di concessione o occupi l’area di fatto, in difetto di formale atto concessorio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Sezione verifica l’ammissibilità sotto il profilo soggettivo e oggettivo. La richiesta proviene dall’organo rappresentativo dell’ente, ai sensi dell’art. 50 d.lgs. n. 267/2000, ed è quindi legittimata. Sotto il profilo oggettivo, i quesiti attengono alla materia della contabilità pubblica, intesa secondo la nozione dinamica elaborata dalle Sezioni riunite (deliberazione n. 54/CONTR/2010), che ricomprende le statuizioni recanti limiti e divieti incidenti sugli equilibri di bilancio. La Sezione limita peraltro il proprio esame alla sola interpretazione delle norme sul canone unico.

Nel merito, il canone unico patrimoniale è un tributo di natura patrimoniale che ha accorpato i precedenti prelievi locali, con presupposto nell’occupazione di spazi e aree pubbliche. I soggetti passivi sono individuati dal comma 823 nel titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, in chi occupa abusivamente. Il comma 833 sancisce l’esenzione, tra gli altri, per le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi.

La Corte muove dall’obbligazione dell’amministrazione appaltante di consegnare i lavori. La consegna è atto di cooperazione del creditore, necessario perché l’appaltatore sia immesso nel possesso dell’area e del cantiere. Se le parti eseguono correttamente il programma contrattuale, l’occupazione deve essere effettuata direttamente dall’ente; in tal caso essa è esente ai sensi dell’art. 1, comma 833, legge n. 160/2019.

Ne deriva risposta affermativa al primo e al secondo quesito, precisandosi che non rileva se l’occupazione materiale avvenga con personale o attrezzature dell’ente, bensì che l’ente si procuri la disponibilità giuridica dell’area. La Corte dichiara di non condividere integralmente la deliberazione n. 80/2024/SRCPIE/PAR della Sezione Piemonte, che aveva escluso l’esenzione per l’occupazione dell’appaltatore.

Quanto al terzo quesito, opera il divieto di estensione analogica delle esenzioni in materia tributaria, ribadito da Corte cost. n. 242/2017. Le esenzioni non possono essere ampliate a casi non previsti: la loro previsione è tassativa. L’esenzione non si estende quindi all’occupazione effettuata dall’impresa appaltatrice, né a quella posta in essere senza titolo. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12432/1993, Cass. n. 7197/2000, Cass. n. 11175/2004, Cass. n. 17719/2009) e le pronunce in materia di attraversamenti autostradali, che valorizzano l’utilizzo dell’area per interesse proprio del concessionario, escludendo il beneficio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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