Responsabilità del medico per mobbing orizzontale e danno erariale indiretto (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 509 del 12.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto, il pregiudizio si configura solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza civile di condanna, poiché solo allora sorge l’obbligo giuridico di pagamento e il danno diventa concreto, determinato e attuale; il termine prescrizionale quinquennale decorre pertanto da quel momento. I rapporti tra azione civile e azione di responsabilità contabile sono improntati ad assoluta autonomia, per la diversità del petitum e della causa petendi: l’adempimento al giudicato civile è elemento sintomatico del danno, ma non vincola il giudice contabile, né pregiudica il diritto di difesa del convenuto che non abbia partecipato al giudizio di lavoro. Nel mobbing orizzontale, al comportamento doloso del collega si affianca la condotta omissiva colposa del datore di lavoro, che risponde in proporzione al proprio concorso causale ex art. 2087 c.c.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio un medico, responsabile di un ambulatorio presso un’azienda ospedaliera, chiedendo la condanna al pagamento di un danno erariale indiretto di importo pari a una quota delle spese sostenute dall’ente per eseguire una sentenza della Corte di Appello di Roma. Quest’ultima aveva condannato l’azienda, ex artt. 2087 c.c. e 28 Cost., a risarcire una collega assegnata al medesimo ambulatorio, vittima di condotte vessatorie e persecutorie protrattesi per circa diciotto mesi.

La Procura aveva riconosciuto un concorso causale della stessa struttura ospedaliera, che non si era attivata nonostante una segnalazione della dipendente risalente al settembre 2006, contestando a titolo di dolo solo il 75% della somma pagata. L’azienda è intervenuta aderendo alla pretesa attorea ma escludendo ogni proprio concorso e chiedendo la condanna dell’intero importo. Il convenuto ha eccepito la prescrizione, lamentato la violazione del diritto di difesa per essere rimasto estraneo al giudizio civile e contestato nel merito la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie.

La Motivazione della Corte

Sull’eccezione di prescrizione, il Collegio osserva che nel danno indiretto il pregiudizio può configurarsi soltanto al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna: prima di allora non sussiste alcun obbligo giuridico di pagamento e solo con la sentenza irrevocabile il danno viene esattamente quantificato e diventa concreto, determinato e attuale. Il termine quinquennale non risulta pertanto compiuto rispetto alla sentenza della Corte di Appello di Roma del 14/12/2021; l’eccezione è infondata e va respinta.

Quanto all’asserita violazione del diritto di difesa, la Corte ribadisce che gli esiti delle vicende giuslavoristiche non hanno portata condizionante sul giudizio di responsabilità amministrativa. È ius receptum che i rapporti tra azione civile e azione contabile siano improntati ad assoluta autonomia, per la diversità di petitum e causa petendi. Se il pagamento al terzo costituisce il presupposto dell’azione del Procuratore regionale, resta impregiudicato l’autonomo accertamento delle condizioni per la condanna (III App., sent. 126/2020). La solitaria conduzione del contenzioso da parte dell’ente, osserva la Corte richiamando II App., sent. 90/2022, non è mai di ostacolo al promovimento dell’azione erariale, e la mancata partecipazione del medico al giudizio civile non si ripercuote sul diritto di difesa che egli può pienamente esercitare in questa sede.

Nel merito, il Collegio ricostruisce gli elementi costitutivi del mobbing, richiamando Cass. pen. n. 12827/2022 e Cass. civ. Sez. Lav. n. 17698/2014: una serie di comportamenti persecutori, mirati, sistematici e prolungati, l’evento lesivo, il nesso di causalità e l’intento persecutorio che unifica i singoli comportamenti. Nel mobbing orizzontale, al comportamento doloso del collega si accompagna la condotta omissiva colposa del datore di lavoro, che risponde ex art. 2087 c.c. per non aver adottato le cautele necessarie; è necessario che il datore abbia avuto conoscenza dell’attività persecutoria (Cass. civ. Sez. lav. n. 1109/2020).

Entrambe le circostanze risultano comprovate: le condotte vessatorie del convenuto, accertate dalle prove testimoniali del processo civile, e il ruolo del datore di lavoro, che era a conoscenza della situazione di conflittualità e non attivò alcuna verifica né adottò provvedimenti organizzativi. Il Collegio rileva inoltre un esplicito intento vessatorio della stessa azienda verso la dipendente, desumibile dalle espressioni usate nei suoi scritti difensivi, censurate dalla Corte di Appello. Accertata la fattispecie, il Collegio rimodula le quote di responsabilità, ponendo l’80% a carico dell’amministrazione e il restante 20% a carico del convenuto, pari a € 4.688,49, con condanna al pagamento in favore dell’azienda ospedaliera, oltre rivalutazione e interessi legali, e alle spese del giudizio ex art. 31, comma 5, d.lgs. n. 174/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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