Controllo spese elettorali comunali e regolarità del consuntivo della lista (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 95 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulle spese elettorali sostenute da partiti, movimenti e liste che partecipano alle elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti spetta al Collegio costituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012. L’obbligo di deposito del consuntivo riguarda tutte le liste partecipanti, anche se non hanno sostenuto spese né ricevuto finanziamenti, essendo sufficiente in tal caso una dichiarazione negativa. Il controllo verifica il rispetto del limite massimo di spesa, la conformità delle spese alle tipologie ammesse, la loro riferibilità al periodo di campagna elettorale, la regolarità della documentazione e l’indicazione delle fonti di finanziamento. L’accertamento della regolarità del conto consuntivo presuppone la verifica congiunta di tutti questi profili, non essendo sufficiente il solo rispetto del tetto di spesa.

Il Fatto

La vicenda riguarda il controllo del conto consuntivo delle spese elettorali presentato da una lista che ha partecipato alle elezioni amministrative del Comune di Perugia, tenutesi l’08-09 giugno 2024 e, per il turno di ballottaggio, il 23-24 giugno 2024. Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, costituitosi con decreti del 25 settembre e 20 dicembre 2024 e insediatosi con le deliberazioni nn. 129/2024/DORG e 2/2025/DORG, aveva avviato l’istruttoria con la deliberazione n. 132/2024/CSE, richiedendo dati al Presidente del Consiglio comunale.

Il consuntivo della lista è pervenuto il 28 agosto 2024, assunto dalla Sezione con protocollo n. 2194 in data 29 agosto 2024. La questione giunge all’esame del Collegio per la verifica di conformità alla legge delle spese sostenute e della documentazione prodotta, con particolare riguardo al rispetto dei limiti e delle tipologie previsti dalla normativa in materia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 13 della legge n. 96/2012, che ha introdotto limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti per le elezioni comunali, parametrati a 1 euro per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni con più di 30.000 abitanti. Il controllo sulle spese dei partiti, movimenti o liste è affidato a un apposito Collegio presso le Sezioni regionali della Corte dei conti e si svolge in conformità agli artt. 7, 11, 12 e 15 della legge n. 515/1993. Il controllo sulle spese dei singoli candidati resta invece riservato al Collegio di Garanzia Elettorale.

Sul piano dell’obbligo di deposito, il Collegio afferma che il consuntivo deve essere presentato da tutti i partiti, movimenti e liste partecipanti, anche qualora non abbiano sostenuto spese né avuto fonti di finanziamento, potendo in tal caso assolvere con una dichiarazione negativa. La regola risponde a esigenze di trasparenza e al corretto svolgimento delle operazioni di controllo, con obbligo di riferire ai Consigli comunali gli esiti dell’attività.

Nel caso concreto, il Collegio ha verificato la tempestività del deposito, avvenuto il 28 agosto 2024, entro il termine fissato dal combinato disposto degli artt. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e 13, comma 6, della legge n. 96/2012, corrispondente a 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale del 15 luglio 2024.

L’esame del consuntivo ha riguardato quattro profili: rispetto del limite massimo di spesa; conformità e riferibilità delle spese alla campagna elettorale; regolarità della documentazione; indicazione delle fonti di finanziamento. Il Collegio ha rilevato spese complessive per 1.387,38 euro, di cui 1.098,74 euro per materiali e mezzi di propaganda e 288,64 euro per organizzazione di manifestazioni, interamente finanziate con risorse proprie della lista.

All’esito di tale verifica, il Collegio ha accertato che le somme rientrano nel limite consentito, sono riferibili alle elezioni, sono conformi alle tipologie ammesse, adeguatamente documentate e assistite da sufficiente indicazione delle fonti di finanziamento, disponendo la trasmissione della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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