Rito abbreviato contabile ed estinzione del giudizio per intervenuto pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 4 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, la definizione del procedimento mediante rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c. si perfeziona con l’estinzione del giudizio una volta accertato il tempestivo pagamento della somma determinata dal giudice nel termine fissato. Il giudice contabile, esclusa ogni possibilità di compensazione delle spese, condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato. La declaratoria di estinzione presuppone la verifica documentale dell’avvenuto versamento e non richiede ulteriore accertamento sul merito della pretesa risarcitoria.
Il Fatto
La Procura regionale aveva convenuto in giudizio quattro soggetti, chiedendo la condanna al risarcimento del danno arrecato all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Il pregiudizio derivava da un provvedimento sanzionatorio emesso dal Garante per la protezione dei dati personali, a seguito di violazioni nel trattamento dei dati tramite il Dossier Sanitario Elettronico. La sanzione, pari a complessivi euro 37.500,00, era stata addebitata a vario titolo ai convenuti per condotta omissiva sorretta da colpa grave.
Uno dei convenuti, in qualità di Direttore della Ripartizione informatica, si costituiva e chiedeva la definizione del giudizio con il rito abbreviato, offrendo il pagamento di euro 1.870,00. Il Pubblico ministero esprimeva parere favorevole. La Sezione accoglieva la richiesta con decreto, determinava la somma dovuta, assegnava il termine di quindici giorni per il versamento e fissava l’udienza di definizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il convenuto ha depositato la documentazione attestante l’avvenuto pagamento della somma nei termini stabiliti dal decreto che aveva accolto l’istanza di rito abbreviato. Tale adempimento integra il presupposto per la definizione del giudizio secondo il disposto dell’art. 130 del codice di giustizia contabile.
La Corte contabile dichiara pertanto l’estinzione del giudizio nei confronti del solo convenuto istante. L’accertamento del pagamento esaurisce la vicenda processuale senza necessità di scrutinio nel merito della pretesa risarcitoria, restando la definizione ancorata al dato oggettivo del versamento documentato.
Sul regolamento delle spese, il Collegio applica l’art. 130, comma 8, c.g.c. e rileva l’insussistenza di presupposti per la compensazione. Di conseguenza il convenuto è condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato, liquidate in euro 741,73.
Nota della Redazione
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