Pensione privilegiata militare e tardiva costituzione del Ministero: decadenze e giurisdizione (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 17 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, la costituzione del Ministero della difesa depositata oltre il termine di almeno dieci giorni prima dell’udienza, prescritto dall’art. 156 codice della giustizia contabile, comporta decadenza dalle eccezioni in senso stretto, con carattere assoluto e inderogabile, rilevabile d’ufficio dal Giudice anche in presenza di acquiescenza della parte. La giurisdizione della Corte dei conti sussiste in base al petitum sostanziale, che ha ad oggetto il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, e non alla veste formale del ricorso, proposto avverso il silenzio dell’Inps. Nel giudizio azionato da un dipendente pubblico in quiescenza, unica parte necessaria a resistere è l’Inps, ma resta concorrente la legittimazione del Ministero competente.

Il Fatto

Un primo graduato dell’Esercito, in congedo per infermità, ha proposto ricorso dinanzi alla Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna chiedendo il riconoscimento della pensione privilegiata per una patologia ematologica, asseritamente dipendente dal servizio prestato in missioni internazionali in teatri operativi esposti a uranio impoverito e metalli pesanti.

Il ricorrente aveva ottenuto dal Giudice ordinario, con sentenza confermata in appello, lo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere, ai sensi del d.P.R. n. 243/2006, con invalidità permanente accertata. Aveva quindi chiesto all’Inps il trattamento pensionistico privilegiato, senza ottenere riscontro, e poi diffidato l’Istituto. La questione giunge alla Corte dei conti per il silenzio serbato dall’Inps e l’istanza di cumulo del trattamento privilegiato con quello di servizio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Giudice rileva la tardività della costituzione del Ministero della difesa, depositata il 10 dicembre 2025 e dunque oltre il termine dell’art. 156 codice della giustizia contabile. Ne deriva la decadenza dalle eccezioni in senso stretto, rilevabile d’ufficio perché il regime delle preclusioni tutela anche l’interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo. Restano salve le difese di merito e le eccezioni rilevabili d’ufficio.

L’eccezione di difetto di giurisdizione del Ministero, pur rilevabile d’ufficio, è respinta: sebbene il ricorso sia formalmente rivolto contro il silenzio dell’Inps, il petitum sostanziale ha ad oggetto il diritto alla pensione privilegiata, materia devoluta alla giurisdizione contabile.

La Corte respinge anche le richieste di estromissione avanzate da entrambe le parti resistenti. Secondo la consolidata giurisprudenza della Sezione, unica parte necessaria è l’Inps, competente all’erogazione, ma ciò non esclude la concorrente legittimazione del Ministero competente, la cui presenza è utile per conoscere lo stato del procedimento amministrativo riaperto dopo il passaggio in giudicato della sentenza civile.

Quanto all’inammissibilità per difetto di previa istanza, eccepita dal Ministero sul presupposto dell’art. 153, comma 1, lett. b), la Corte osserva che agli atti risulta non solo l’istanza all’Inps, ma anche la successiva diffida del 7 aprile 2025. Non occorre diffidare anche l’Amministrazione di appartenenza. La simmetria tra istanza e ricorso è ravvisata, essendo stata comunque richiesta la pensione privilegiata, sia pure di categoria diversa.

Non definitivamente pronunciando, il Giudice respinge le eccezioni e dispone consulenza tecnica d’ufficio per l’ascrizione della pensione, rinviando la trattazione all’udienza dell’11 maggio 2026. Le spese sono riservate al definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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