Adesione di più Comuni a CER di area vasta e motivazione TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 107 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e la disciplina delle comunità energetiche rinnovabili di cui al d.lgs. n. 199/2021 non sono in rapporto di regola a eccezione e non ammettono una deroga implicita del secondo al primo. L’adesione di un ente locale a una CER già costituita integra l’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 e impone che la motivazione dia conto della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria in senso sia oggettivo sia soggettivo, con analisi proporzionata alla complessità dell’operazione. La finalità meritoria della transizione energetica non esonera i Comuni dall’onere motivazionale analitico, né dall’obbligo di ponderare il carattere di infungibilità dello strumento societario e di valutare il rischio di duplicazione con partecipazioni già detenute. Nell’ipotesi di CER multicabina, l’istruttoria deve inoltre illustrare l’impatto dell’ingresso della nuova configurazione sull’organismo societario preesistente e sulla sostenibilità complessiva della cooperativa.
Il Fatto
Tre Comuni del territorio trentino hanno adottato distinte deliberazioni consiliari di identico tenore, con le quali hanno approvato l’adesione a una comunità energetica rinnovabile costituita in forma di società cooperativa a mutualità prevalente, già operativa, mediante l’acquisto di una quota sociale di modesto valore. Ciascun ente ha inoltre approvato lo statuto della società e un’apposita relazione tecnico-economica di sviluppo di una CER sul proprio territorio comunale.
Le deliberazioni sono state trasmesse alla Sezione regionale di controllo per il parere di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dalla legge n. 118/2022. L’operazione presenta tratti di peculiarità: l’adesione avviene in un momento successivo alla costituzione della CER; i tre enti daranno luogo a una configurazione energetica autonoma facente capo a una distinta cabina primaria; la configurazione si avvarrà dell’energia di un impianto idroelettrico di prossima realizzazione, comune ai tre Comuni.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal coordinamento tra il d.lgs. n. 175/2016 e il d.lgs. n. 199/2021, che riconosce ai clienti finali il diritto di riunirsi in CER senza assegnare alle pubbliche amministrazioni un ruolo predefinito. La successione cronologica delle fonti non comporta né deroga né abrogazione implicita: le finalità meritorie delle comunità energetiche non valgono di per sé a giustificare un’adesione non ponderata, restando fermo l’onere motivazionale dei Comuni.
Sul piano soggettivo e oggettivo, gli atti rientrano nell’art. 5 TUSP, provenendo da enti locali e consistendo in deliberazioni di acquisto della qualità di socio. La Sezione verifica positivamente il rispetto delle regole formali di competenza e contenuto ex art. 7 TUSP, la conformità tipologica ex art. 3 — trattandosi di cooperativa espressamente contemplata — e i vincoli finalistici ex art. 4, richiamando per relationem la propria precedente deliberazione sulla medesima società. Gli enti hanno fatto proprie, nel corpo della motivazione, le valutazioni di studi e linee guida sulla preferibilità della forma cooperativa, evidenziando l’autonomia patrimoniale e l’infungibilità dello strumento societario rispetto all’opzione zero o alla gestione internalizzata.
La Sezione segnala però che le delibere non offrono elementi sulla possibile sovrapposizione con partecipazioni già detenute in società attive nel settore energetico. Pur rilevando che un ostacolo di tipo regolatorio preclude l’adesione a una CER da parte di operatori con codice ATECO prevalente di produzione e commercio di energia, la Corte richiama gli enti alla verifica, nei piani di revisione periodica, del permanere dei presupposti per il mantenimento di ciascuna partecipazione.
Il nucleo del parere riguarda la sostenibilità economico-finanziaria. Il profilo soggettivo non desta criticità, per il modesto valore della quota e l’assenza di ulteriori esposizioni. Quello oggettivo impone invece osservazioni più articolate. Le relazioni allegate illustrano il caso di CER autonome comunali, con investimenti in impianti fotovoltaici, ricorso a indebitamento e tempi di ritorno stimati; ma in sede istruttoria è emerso che tali scenari non riflettono la scelta operativa effettivamente adottata, consistente nell’adesione a una CER di area vasta già strutturata. La Sezione ritiene condivisibili le ragioni di economia di scala e di ripartizione dei costi fissi su una platea più ampia, e conferma che l’ingresso della nuova configurazione non pregiudica i flussi economici della configurazione originaria, stante l’autonomia regolamentare di ciascuna configurazione quanto al riparto degli incentivi.
Resta tuttavia un deficit istruttorio: difetta un’analisi quantitativa complessiva della costituenda configurazione energetica e dei suoi impatti sull’organismo societario esistente, i cui risultati vadano riconciliati con il business plan originario. La Sezione rileva inoltre l’incertezza degli orizzonti temporali di effettiva redditività, legata al futuro conferimento dell’impianto idroelettrico, e auspica che le analisi economico-finanziarie future siano condotte su scenari di pari dimensione territoriale. Su tali basi rende parere positivo, con le osservazioni richiamate e raccomandando ai Comuni e al soggetto capofila la massima collaborazione e trasparenza verso i membri.
Nota della Redazione
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