Responsabilità erariale del RUP per la sola voce di spesa non giustificata (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 36 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di danno erariale conseguente a lavori manutentivi affidati con procedura di somma urgenza, il responsabile unico del procedimento, che sia anche direttore dei lavori, risponde a titolo di colpa grave per la sola maggiore spesa non giustificata rispetto al prezzario regionale vigente. La responsabilità è circoscritta alle voci di costo direttamente riconducibili allo smaltimento dei materiali di risulta, con esclusione di quelle che, per oggetto, se ne discostino. Il regime limitativo dell’art. 21 del d.l. n. 76/2020, che restringe l’addebito per le condotte commissive alla sola ipotesi dolosa, opera esclusivamente per i fatti commessi dal 17 luglio 2020 e non è applicabile alle condotte anteriori.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il responsabile unico del procedimento di un intervento manutentivo eseguito con procedura di somma urgenza su un immobile di proprietà dell’INPS, nel periodo compreso tra il 14 gennaio e il 12 febbraio 2013, contestando un danno di complessivi € 22.179,99 e, in via subordinata, di € 14.293,03, corrispondente alle sole voci relative al trasporto e scarico dei materiali di risulta.
Il primo giudizio si era concluso con la declaratoria di prescrizione dell’azione erariale. La Sezione terza giurisdizionale di appello, accertata la tempestività dell’azione, ha riformato la decisione e ha disposto il rinvio in diversa composizione per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia anche sulle spese del grado di appello. La Procura ha quindi riassunto il giudizio. L’INPS è intervenuto adesivo, chiedendo l’accoglimento della domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione difensiva fondata sull’art. 21, comma 2, del d.l. n. 76/2020, che limita l’addebito erariale per le condotte commissive ai soli casi in cui il danno sia stato dolosamente voluto. La disposizione è respinta sul piano temporale: essa si applica ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore, ovverosia dal 17 luglio 2020, mentre la vicenda risale al 2013. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza contabile (tra le altre, Sez. II app. n. 305/2022 e Sez. I app. n. 11/2024).
Nel merito, la Corte procede a una valutazione ex ante dell’urgenza. La tempistica contestata dalla Procura — circa tre mesi tra la segnalazione dello stato di degrado e l’incarico al convenuto — non è imputabile a quest’ultimo, che intervenne con solerzia, facendo eseguire i lavori in pochi giorni dal verbale di somma urgenza del 14 gennaio 2013. Il convenuto, inoltre, confidò nella qualificazione della situazione operata dalla Direzione competente, che l’aveva descritta come grave sotto il profilo igienico e di sicurezza.
Passando alle singole voci, il Collegio esclude la voce 2 (noleggio): tra stato finale e computo metrico estimativo sussiste sufficiente coerenza quanto a oggetto e importo, pur con una non corretta rappresentazione del codice dei lavori. Esclude altresì la voce 7 (derattizzazione, disinfestazione e sanificazione): il raffronto con il prezzario CONSIP non è pertinente, perché riferito a un contratto di diversa natura, e il dettaglio del computo metrico spiega con chiarezza il costo finale indicato nello stato finale.
Quanto alla voce 3, relativa al trasporto di legno e plastica, il Collegio accoglie le argomentazioni difensive, riconducendo l’importo contestato all’attività di cernita e preselezione dei materiali, il cui dato quantitativo risulta dai formulari di identificazione dei rifiuti versati in atti.
La domanda è invece accolta per la voce 6, riguardante i trasporti a discarica di masserizie generiche, indicata nello stato finale in € 10.980,00. Il prezzo unitario applicato dal convenuto (57,62 €/ton) non trova riscontro: la documentazione prodotta non collega le ricevute alle demolizioni dell’immobile in questione, manca il riscontro con i FIR e difetta l’autorizzazione della direzione lavori. Non è quindi desumibile la correttezza del corrispettivo. Il danno accertato è di € 7.563,03.
La colpa grave è ravvisata nella condotta negligente del convenuto, che ha corrisposto la maggior somma senza applicare il prezzo di prezzario né documentare il diverso costo, in qualità di direttore dei lavori e responsabile del procedimento, con il conseguente controllo tecnico, contabile e amministrativo. La condotta risulta vieppiù grave trattandosi di tecnico esperto del settore. La domanda è pertanto accolta nei limiti indicati, con condanna al pagamento della somma in favore dell’INPS, oltre rivalutazione monetaria dal pagamento del 2013 e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza. Le spese di giudizio, anche del grado di appello, seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c.
Nota della Redazione
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