Incentivi per funzioni tecniche nei contratti pluriennali e limite per il TPL (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 135 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito dei contratti di durata pluriennale, il limite individuale annuo previsto dall’art. 45, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 deve essere verificato con riferimento alle attività effettivamente svolte e ai compensi liquidati nelle singole annualità, non potendosi rapportare all’intera durata contrattuale. L’esclusione disposta dall’art. 149, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 per le concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ex regolamento (CE) n. 1370/2007 opera integralmente, con la conseguente inapplicabilità della disciplina degli incentivi di cui all’art. 45, trattandosi di disposizione derogatoria non suscettibile di interpretazione riduttiva.
Il Fatto
La Provincia di Verona, tramite il Consiglio delle autonomie locali, ha chiesto alla Sezione regionale di controllo per il Veneto un parere sull’interpretazione di alcune disposizioni del d.lgs. n. 36/2023 relative agli incentivi per funzioni tecniche. Il primo quesito riguarda la corretta applicazione del limite individuale annuo nei contratti di durata pluriennale. Il secondo quesito chiede se l’esclusione prevista per il trasporto pubblico locale sia totale o limitata alle sole procedure di affidamento.
La Motivazione della Corte
La richiesta è stata dichiarata ammissibile sotto il profilo soggettivo e oggettivo, in quanto le questioni riguardano il corretto uso di risorse pubbliche e i limiti di spesa, rientranti nella nozione dinamica di contabilità pubblica. La Sezione ha premesso che gli incentivi per funzioni tecniche costituiscono una forma speciale di remunerazione, disciplinata in modo derogatorio rispetto al principio di onnicomprensività, con la conseguente natura non estensibile della relativa disciplina.
Riguardo al primo quesito, il Collegio ha valorizzato la lettera dell’art. 45, comma 4, che fa riferimento all’incentivo maturato “nel corso dell’anno di competenza”. Tale criterio impone una verifica annuale del limite, confrontando grandezze omogenee. Depongono in tal senso anche il principio della competenza finanziaria potenziata e la necessaria correlazione tra attività rese e compensi erogati.
Quanto al secondo quesito, la Sezione ha ritenuto che l’art. 149, comma 4, nell’escludere dall’applicazione del codice le concessioni di servizi di trasporto pubblico, non distingua tra le diverse partizioni della disciplina codicistica. Gli incentivi costituiscono componente accessoria e inscindibile della procedura contrattuale, traendo titolo dal quadro economico dell’affidamento. La natura derogatoria della disposizione ne impedisce un’interpretazione riduttiva, sicché l’esclusione deve ritenersi integrale. Il parere è reso nei termini sopra espressi, ferma restando l’autonomia dell’ente nell’applicazione concreta.
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Nota della Redazione
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