Ottemperanza alla sentenza sul diritto alla Carta docente per il personale scolastico (TAR Lombardia n. 1698 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ.. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, deve essere decorso dalla notifica del titolo presso la sede del debitore prima di procedere all’esecuzione giudiziale. In mancanza di prova dell’integrale esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e assegna all’amministrazione un termine per l’adempimento, nominando fin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
Una docente presso istituti scolastici ha convenuto davanti al giudice del lavoro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, chiedendo la condanna all’attribuzione della Carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un importo complessivo di € 1.000,00.
Con la sentenza n. 539/2025 il Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso e ha condannato l’amministrazione a mettere a disposizione la Carta docente per gli importi indicati. La sentenza è stata notificata ed è passata in giudicato. Poiché l’amministrazione è rimasta inerte, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’erogazione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione dell’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario del lavoro. Verifica anzitutto la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 324 cod. proc. civ., risultando il passaggio in giudicato attestato dalla cancelleria del Tribunale di Monza.
La sentenza, in copia conforme, è stata notificata all’amministrazione e alla data di proposizione del ricorso era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, quale lasso minimo necessario tra la notifica del titolo esecutivo e l’avvio dell’esecuzione. Il Collegio richiama sul punto il Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309, secondo cui il titolo esecutivo è la sentenza dotata di attestazione di conformità ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ..
L’amministrazione resistente non ha fornito la prova dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto di cui alla sentenza oggetto del contenzioso. Tale carenza probatoria determina l’accoglimento del ricorso. Il Collegio impone all’amministrazione scolastica di erogare l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per complessivi € 1.000,00, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato, il Collegio nomina fin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine per adempiere, e provvederà entro i successivi 60 giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando gli atti necessari. L’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e spese generali, con rifusione del contributo unificato e pagamento diretto ai difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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