Illegittimo il regolamento comunale che confina le stazioni radio base in aree preferenziali (TAR Lazio n. 942 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere regolamentare riconosciuto ai comuni dall’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001 si traduce nella facoltà di adottare criteri per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di comunicazione elettronica, ma non può risolversi nella introduzione di divieti generalizzati di localizzazione delle stazioni radio base (SRB) in ampie porzioni del territorio, né nell’imposizione di criteri distanziali generici ed eterogenei da siti sensibili non specificamente individuati. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, dichiarate di pubblica utilità ai sensi dell’art. 90 d.lgs. n. 259/2003 e assimilate alle opere di urbanizzazione primaria ex art. 86 del medesimo decreto, sono compatibili con ogni destinazione urbanistica e realizzabili su aree pubbliche e private, senza che l’amministrazione comunale possa condizionarne l’installazione a preferenze per aree di proprietà pubblica o a forme di co-siting non previste da uno specifico sub-procedimento.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle reti di comunicazione elettronica ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale con cui era stato approvato il progetto preliminare per l’installazione di impianti di telefonia mobile, comprensivo del Piano di Riassetto Analitico delle Emissioni Elettromagnetiche del Territorio (c.d. PRAEET) e della proposta di regolamento comunale, nonché la successiva deliberazione di approvazione definitiva del Piano e del Regolamento per l’installazione e il riassetto delle stazioni radio base.
La società ricorrente, titolare di un impianto già legittimamente autorizzato a seguito di precedenti giudizi favorevoli, ha dedotto che le previsioni regolamentari, qualificando formalmente come “preferenziali” talune aree, avrebbero in realtà introdotto un sistema di confinamento degli impianti in porzioni predeterminate del territorio comunale, oltre a imporre divieti di installazione in prossimità di siti sensibili e obblighi di adeguamento per gli impianti esistenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondate le censure, rilevando che l’intera attività regolamentare e pianificatoria era stata adottata al dichiarato fine di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Tale finalità, pur enuncia bile in astratto, risulta estranea alle attribuzioni comunali: la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità è riservata allo Stato dall’art. 4 l. n. 36/2001, sicché i comuni non possono perseguire la tutela della salute mediante strumenti pianificatori che comprimano la localizzazione degli impianti.
Il Tribunale ha evidenziato che le aree definite “preferenziali” costituivano, nella sostanza, le uniche zone in cui l’installazione era consentita. Detto meccanismo si risolve in un divieto generalizzato di installazione, in contrasto con la natura di opera di pubblica utilità e di urbanizzazione primaria delle SRB, che deve essere assicurata in modo capillare sull’intero territorio. Né il potere di pianificazione ex art. 8, comma 6, l. n. 36/2001 può essere esercitato attraverso criteri distanziali generici da siti sensibili, essendo ammessi solo divieti riferiti a edifici specificamente individuati, quali ospedali o scuole.
Sono state altresì ritenute illegittime le disposizioni che imponevano una preferenza per le aree di proprietà comunale e l’obbligo di co-siting, trattandosi di una mera facoltà del gestore, attivabile dall’amministrazione solo all’esito di un apposito sub-procedimento con consultazione pubblica. Ugualmente censurate risultano le previsioni che subordinavano gli interventi alla redazione di piani di rete biennali, non costituendo presupposto per l’istanza autorizzatoria, e quelle che imponevano il ricorso esclusivo al procedimento ordinario, obliterando i riti accelerati e pretendendo il rilascio del permesso di costruire per opere attratte al regime autorizzatorio speciale del Codice delle comunicazioni elettroniche.
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Nota della Redazione
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