Revoca permesso soggiorno UE per condanne senza prova radicamento (TAR Lazio n. 6837 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. n. 286/1998, è legittimamente disposta nei confronti dello straniero che abbia riportato condanna, anche non definitiva, per reati ostativi di particolare allarme sociale, quale il reato di cui all’art. 609-bis cod. pen. Il giudizio di pericolosità sociale, per tali fattispecie, è operato a monte dal legislatore, non richiedendo l’Amministrazione una valutazione aggiuntiva basata su specifici indici di pericolosità attuale. La circostanza che la condanna sia stata pronunciata in primo grado e risulti appellata non impedisce la revoca, gravando sull’interessato l’onere di dimostrare l’eventuale riforma. La revoca è altresì legittima quando non risulti provato il radicamento dello straniero nel territorio nazionale, sotto il profilo dei legami familiari, dell’attività lavorativa e del livello reddituale.

Il Fatto

Un cittadino straniero, titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, impugnava il provvedimento con cui il Questore ne aveva disposto la revoca, con contestuale rifiuto dell’istanza di aggiornamento del medesimo titolo. Il provvedimento era motivato con riferimento alla condanna riportata dall’interessato per il reato di cui all’art. 609-bis cod. pen., accompagnata dalla valutazione della mancata integrazione nel contesto sociale.

Avverso tale atto il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, nonché il difetto di motivazione e l’eccesso di potere, lamentando che il giudizio di pericolosità sociale fosse stato formulato senza un’adeguata valutazione oggettiva degli indici di pericolosità, sulla base di una sentenza di primo grado risalente nel tempo e ancora appellata.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Il Collegio ha richiamato la disciplina di cui all’art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. n. 286/1998, che prevede la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo per gli stranieri che abbiano riportato condanne, anche non definitive, per determinati reati ostativi.

La Corte ha osservato che, nel caso di specie, la revoca si fondava su una condanna per un reato di particolare allarme sociale, rientrante nella categoria dei reati in materia sessuale. Per tali fattispecie, ha precisato il Collegio, il giudizio di pericolosità è operato a monte dal legislatore, sicché non è richiesta all’Amministrazione una motivazione basata su ulteriori e specifici indici di pericolosità attuale del soggetto.

Quanto alla circostanza che la condanna fosse stata pronunciata in primo grado e risultasse appellata, il Tribunale ha rilevato che l’interessato non aveva depositato alcuna sentenza di riforma, sicché la pronuncia di condanna conservava la sua efficacia ai fini della valutazione di cui all’art. 9 d.lgs. n. 286/1998. Il carattere non definitivo della condanna, infatti, non esclude l’applicabilità della norma, che espressamente vi fa riferimento.

Da ultimo, il Collegio ha evidenziato l’assenza di prova di un effettivo radicamento del ricorrente sul territorio nazionale: non risultavano legami familiari con soggetti di cui all’art. 29 T.U. Imm., né era stata dimostrata un’attività lavorativa o un livello reddituale idoneo a giustificare la permanenza. La mancata integrazione, valutata a distanza di anni dall’ingresso nel Paese, ha pertanto confermato la legittimità del provvedimento revocatorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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