Il difensore antistatario è l’unico legittimato all’ottemperanza del giudicato sulle spese (TAR Lombardia n. 1370 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Per effetto del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., si instaura fra costui e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti, che nei limiti della somma liquidata dal giudice si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso e il suo procuratore. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento e, analogamente, a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza in sede di giudizio amministrativo. L’inerzia dell’amministrazione a fronte dell’obbligo portato dal titolo azionato integra inottemperanza e giustifica la condanna all’esecuzione e la nomina del Commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente agisce nella qualità di difensore antistatario, titolare del credito liquidato a titolo di spese processuali. Il Tribunale di Milano aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese, disponendone la distrazione in favore del difensore. Il titolo, notificato all’amministrazione, è rimasto inadempiuto.
Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato e sono decorsi infruttuosamente i centoventi giorni previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il ricorrente chiede quindi a questo Tribunale di condannare l’amministrazione a dare integrale esecuzione alla sentenza per le spese di lite, con nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inadempimento, oltre alla fissazione delle penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della legittimazione attiva al rito dell’ottemperanza quando il titolo azionato rechi la distrazione delle spese. Richiamato l’art. 114 cod. proc. amm., il Tribunale individua il criterio risolutivo nel rapporto autonomo che la distrazione instaura fra difensore e parte soccombente.
In forza dell’art. 93 c.p.c., il difensore con procura della parte vittoriosa acquista un diritto proprio al pagamento della somma liquidata dal giudice. Tale rapporto si affianca, entro il limite della somma, a quello di prestazione d’opera professionale fra cliente e procuratore, ma ne resta distinto e autonomo.
Da questa autonomia il Collegio fa discendere una conseguenza processuale precisa: il difensore distrattario è l’unico legittimato ad intimare il precetto e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza. La soluzione è confortata da un indirizzo consolidato, espressamente richiamato, che muove dalla Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008 e investe la giurisprudenza amministrativa, fino ai più recenti arresti del giudice di merito.
Sul piano sostanziale, il ricorrente ha adeguatamente documentato la pretesa e l’amministrazione non ha contestato il mancato adempimento. L’inottemperanza è quindi dichiarata e l’amministrazione è condannata a dare completa esecuzione, per le spese di lite, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino all’effettivo soddisfo, entro sessanta giorni dalla comunicazione.
Decorso inutilmente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato sin d’ora nel dirigente della competente Ragioneria Territoriale dello Stato, senza liquidazione di alcun compenso trattandosi di dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa. Il Collegio esclude invece, in ragione dell’esiguità dell’importo, la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a., cui potrà provvedersi su istanza di parte in caso di perdurante inottemperanza.
Nota della Redazione
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