Cessazione della materia per tardivo adempimento e spese per soccombenza virtuale (TAR Lombardia n. 1368 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere dichiarata ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. presuppone che l’operato sopravvenuto dell’amministrazione risulti integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, sì da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. Tale declaratoria non esime il giudice dalla regolamentazione delle spese processuali, da liquidare secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando l’esito che il giudizio avrebbe avuto ove l’adempimento non fosse intervenuto. L’inadempimento protrattosi oltre il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l’adempimento intervenuto solo dopo la notifica e il deposito del ricorso fondano la condanna dell’amministrazione alle spese.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dalla Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, una pronuncia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza, condannava l’amministrazione ad attribuirle la Carta elettronica del docente prevista dall’art. 1 della legge n. 107/2015, per un valore complessivo riferito a tre anni scolastici, oltre accessori.

Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione era rimasta inadempiente. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’integrale esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad Acta. Solo dopo la notifica e il deposito del ricorso, il Ministero ha concesso la carta e accreditato le somme, dichiarando l’avvenuto adempimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che dai documenti in atti emerge l’avvenuta soddisfazione della pretesa. Il Ministero, dopo la notifica e il deposito del ricorso, ha concesso la Carta del docente e accreditato le somme dovute. Tale circostanza integra i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che impone al giudice di dichiararla qualora la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata, secondo cui tale pronuncia definisce il giudizio nel merito, accertando la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere. Il riferimento è al Consiglio di Stato, Sez. IV, 03.11.2015, n. 5004, che richiede un operato pubblico integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, idoneo a escludere qualsiasi residua utilità della pronuncia di merito.

La cessazione della materia del contendere, tuttavia, non esime il giudice dal provvedere sulle spese. Esse vanno liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale, che impone di valutare l’esito che il giudizio avrebbe avuto qualora l’adempimento non fosse intervenuto. Nel caso concreto il ricorso risulta fondato sotto tale profilo: la ricorrente ha dovuto avviare il giudizio per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, a fronte di un inadempimento protrattosi oltre il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

L’adempimento è intervenuto solo dopo la notifica e il deposito del ricorso, a dimostrazione della necessità dell’azione giudiziaria intrapresa. Il Tribunale ha quindi condannato l’amministrazione al pagamento delle spese, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell’attività difensiva svolta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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