Ottemperanza per la carta del docente: il difetto di procura sanabile se anteriore alla sentenza dell’Adunanza Plenaria (TAR Liguria n. 958 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il difetto di valida procura alle liti è insanabile solo per i mandati rilasciati successivamente alla pubblicazione della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 11 del 2025, che ha statuito tale principio. La procura originaria affetta da vizi, ma rilasciata anteriormente a tale pronuncia, può essere regolarizzata mediante il deposito di un nuovo mandato. L’amministrazione soccombente, decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, è tenuta a dare esecuzione al giudicato nel termine assegnato dal giudice, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agiva per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, con riferimento alle annualità oggetto del ricorso.

Con ordinanza il Collegio aveva rilevato il difetto di valida procura speciale alle liti, in quanto quella depositata era priva dei requisiti previsti dal c.p.a. Successivamente la ricorrente aveva depositato un nuovo mandato.

La Motivazione del TAR

Il Tribunale ha ritenuto ammissibile il nuovo mandato depositato dalla ricorrente. La ragione risiede nella circostanza che la procura originaria era stata rilasciata prima della pubblicazione della sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che ha statuito l’insanabilità, nel processo amministrativo, del difetto di procura. Il nuovo deposito è pertanto valido a sanare il vizio.

Nel merito, il ricorso è stato accolto. Constatata l’assenza di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, il giudice ha ordinato al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente e l’accredito della somma corrispondente.

Il Collegio ha inoltre nominato un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di giorni 30.

Accolta anche la richiesta di parte circa la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata in euro 10,00 per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’amministrazione. Le spese di giudizio, liquidate in favore del difensore antistatario, seguono la soccombenza, anche in considerazione del carattere seriale della controversia e dell’assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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