Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo decadenza dell’autorizzazione (TAR Lombardia n. 1055 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la sopravvenuta decadenza dell’autorizzazione impugnata, dichiarata dall’amministrazione per mancato inizio dei lavori nel termine di dodici mesi previsto dall’art. 44, comma 11, del d.lgs. n. 259 del 2003, determina la carenza di interesse del ricorrente alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso introduttivo. L’improcedibilità del ricorso principale si estende, per ragioni di connessione, al ricorso incidentale, che resta privo di autonoma ragion d’essere. La complessità delle questioni dedotte giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

Il Fatto

I ricorrenti, esercenti la potestà sul minore, hanno impugnato l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Saronno ai sensi degli artt. 44 e seguenti del d.lgs. n. 259 del 2003, con la quale è stata consentita l’installazione di nuovi apparati di teleradiocomunicazione su un impianto situato in prossimità delle loro abitazioni. Hanno chiesto l’annullamento del provvedimento e la condanna alla rimozione dell’impianto e alla riduzione in pristino.

Si sono costituiti il Comune di Saronno, la società Vodafone Italia s.p.a. e la società Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a.-INWIT s.p.a. La società Vodafone ha proposto ricorso incidentale, impugnando la nota del Comune di Ceriano Laghetto del 5 novembre 2024, l’art. 62 del regolamento edilizio del Comune di Saronno, ove ritenuto ostativo, e la DGR n. 7/7351 dell’11 dicembre 2001. In prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato il provvedimento comunale del 26 gennaio 2026, dichiarativo della decadenza dell’autorizzazione, e hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto del sopravvenuto provvedimento del Comune di Saronno in data 26 gennaio 2026, con il quale è stata dichiarata la decadenza dell’autorizzazione impugnata per mancato inizio dei lavori nel termine di dodici mesi stabilito dall’art. 44, comma 11, del d.lgs. n. 259 del 2003. L’atto autorizzatorio oggetto del giudizio risulta, dunque, privo di efficacia.

I ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Tale dichiarazione riflette una situazione oggettiva: venuto meno il titolo abilitativo, è venuto meno anche l’interesse a ottenere l’annullamento, non residuando alcuna utilità concreta dalla pronuncia sul merito.

Il Collegio dichiara pertanto l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse. Il venir meno dell’interesse sul ricorso principale travolge, per connessione, anche il ricorso incidentale, che non ha autonomia rispetto alla sorte del giudizio introdotto in via principale.

Quanto alle spese, la complessità delle questioni dedotte giustifica la loro integrale compensazione tra le parti. Il Collegio dispone infine l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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