Carta docente a precari: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 242 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo dichiara l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente precario al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle amministrazioni decorre dalla notifica del titolo esecutivo e, ove decorso infruttuosamente, legittima l’ottemperanza. Il Collegio può nominare sin da ora il commissario ad acta, senza attendere l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, quando l’inerzia sia conclamata.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, in relazione agli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, con condanna del Ministero all’erogazione della prestazione nelle forme di legge. La sentenza del Tribunale di Napoli, resa in funzione di giudice del lavoro, era passata in giudicato e non era stata impugnata.
Notificato il titolo esecutivo all’amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, deducendo il perdurante inadempimento e chiedendo la condanna al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori, e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro processuale muovendo dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che ammette l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Il TAR verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti processuali. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, oltre a quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. Nel merito, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centosessanta giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
Accertato che la sentenza è passata in giudicato e che non è stata allegata prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con onere di depositare la prova dell’adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico.
Il Tribunale nomina sin da ora, in accoglimento della domanda, quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un funzionario, il quale, ove decorra infruttuosamente il termine assegnato, porrà in essere gli atti necessari per l’esecuzione del giudicato entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario provvede all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con riduzione del cinquanta per cento dell’importo dello scaglione di riferimento, trattandosi di ricorso seriale, essendo il ruolo di udienza caratterizzato da numerosi ricorsi analoghi in materia di carta docenti.
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Nota della Redazione
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