Accesso all’offerta tecnica e cessazione della materia del contendere (TAR Lazio n. 1886 del 31.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso agli atti di gara, la sopravvenuta ostensione integrale, da parte della stazione appaltante, dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria e della documentazione relativa alla verifica dell’anomalia determina la cessazione della materia del contendere, per essere stato riconosciuto in corso di causa il bene della vita richiesto dal ricorrente. La caducazione in autotutela del provvedimento di diniego all’accesso integrale, con successiva comunicazione della documentazione, integra una satisfazione piena dell’interesse azionato. In tale ipotesi la definizione delle spese è rimessa alla valutazione del giudice, che può disporne la compensazione quando la condotta processuale della stazione appaltante e delle parti ne giustifichi la reciproca soccombenza.
Il Fatto
La ricorrente, operatore economico partecipante a una gara europea a procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio di sorveglianza antincendio presso un sito di discarica, impugnava la determina con cui la stazione appaltante aveva accolto l’istanza di oscuramento presentata dall’aggiudicataria, negando l’ostensione integrale dell’offerta tecnica.
Con il ricorso, proposto ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 36 del 2023, chiedeva l’annullamento del diniego e di ottenere copia integrale dell’offerta tecnica non oscurata, oltre alla documentazione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia. In corso di causa, la stazione appaltante avviava un procedimento di riesame e, dopo aver annullato in autotutela la precedente determinazione, trasmetteva alla ricorrente la documentazione richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito la sequenza degli atti intervenuti in pendenza del giudizio. La stazione appaltante, con comunicazione in data 3.11.2025, aveva già trasmesso alla ricorrente la documentazione amministrativa e quella relativa alla verifica di anomalia, comprensiva dei verbali e dei giustificativi d’offerta.
Con riferimento all’offerta tecnica, a fronte di un separato ricorso impugnatorio, l’amministrazione aveva avviato un procedimento di riesame della precedente decisione. In esito a tale procedimento aveva disposto l’annullamento in autotutela della determina n. 167 del 31.10.2025, limitatamente alla parte in cui manteneva non ostensibili le porzioni di offerta indicate come tali ai sensi dell’art. 35, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 36/2023.
Nell’ambito del riesame, l’amministrazione ha precisato che l’ostensione delle parti dell’offerta oggetto di richiesta di oscuramento sarebbe stata consentita decorso il termine assegnato per l’impugnazione, mantenendo oscurati i soli dati personali. In esecuzione di tale decisione, in data 23.01.2026 la documentazione è stata integralmente trasmessa alla ricorrente.
La ricorrente, con memoria, ha confermato il conseguimento del bene della vita richiesto con il ricorso introduttivo e ha aderito alla definizione del giudizio con dichiarazione di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese. Il Collegio, preso atto dell’ostensione integrale della documentazione, ha dichiarato cessata la materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese tra tutte le parti.
Nota della Redazione
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