Daspo sportivo annullato per condotta scriminata e parole ingiuriose irrilevanti (TAR Lombardia n. 935 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condotta non collaborativa di chi, destinatario di un ordine impartito dalle forze dell’ordine durante una manifestazione sportiva, si rifiuti di spostare il proprio mezzo, è scriminata quando l’esecuzione dell’ordine esponga il mezzo stesso e soggetti estranei ai tafferugli a un pericolo di danno. In tale evenienza il divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive di cui all’art. 6 l. n. 401/1989 non può fondarsi su un giudizio di pericolosità della condotta, poiché il contenimento del pericolo per l’ordine pubblico non può perseguirsi mediante l’utilizzo di mezzi privati e l’esposizione al pericolo di terzi estranei. Le espressioni ingiuriose rivolte alle forze dell’ordine costituiscono elementi non valutabili nel giudizio di pericolosità e, da sole, non giustificano l’adozione del provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una società di noleggio di veicoli con conducente, impugnava il provvedimento con cui la Questura della Provincia di Monza e della Brianza gli aveva inibito l’accesso ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio per la durata indicata nell’atto, notificato nel 2024. Il ricorrente aveva accompagnato con un pullman i giovani giocatori di una squadra giovanile con le rispettive famiglie; i tifosi ultras viaggiavano su distinti minivan.

Al termine della gara, dopo scontri tra tifoserie, un funzionario dell’Arma invitava il ricorrente ad avanzare con il pullman, ma questi si rifiutava, temendo per l’incolumità dei minori a bordo e per il mezzo. Il ricorrente ammetteva di essersi rivolto in modo inadeguato verso un graduato. Proponeva ricorso lamentando l’insussistenza dei presupposti, il difetto di motivazione, la mancanza di pericolosità per l’ordine pubblico e l’indeterminatezza dei luoghi sottratti all’accesso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato la condotta alla luce dell’art. 6, comma 1, l. n. 401/1989, che configura il divieto come misura preventiva di tutela della sicurezza pubblica e non sanzionatoria del disvalore della condotta individuale, ove questa risulti avulsa da un contesto di minaccia all’ordine pubblico.

Dagli atti emergeva che il rifiuto del ricorrente era determinato dal pericolo che lo spostamento del mezzo potesse esporlo a danneggiamento, essendosi l’ordine di avanzamento tradotto in un avvicinamento del mezzo al luogo degli scontri. A ciò si aggiungeva l’assenza di prova che l’ordine mirasse a far salire sul mezzo tifosi che lo avevano preso a noleggio: la salita di soggetti estranei e pronti allo scontro con la tifoseria locale avrebbe accresciuto il pericolo di danno al mezzo, unico sostentamento del ricorrente.

Da qui la qualificazione della condotta come scriminata. Il Collegio ha affermato che la riduzione o il contenimento del pericolo per l’ordine pubblico non può correttamente perseguirsi mediante l’utilizzo di mezzi privati e l’esposizione al pericolo di soggetti chiaramente estranei ai tafferugli.

Quanto alle parole ingiuriose rivolte alle forze dell’ordine, il Tribunale ha rilevato che si tratta di elementi non valutabili nell’ambito di un giudizio di pericolosità della condotta e, dunque, non punibili da soli con un Daspo sportivo.

Ne è derivato l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti impugnati, con condanna dell’Amministrazione alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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