Integrazione del contraddittorio e notifica per pubblici proclami nel contenzioso sui premi RQTI (TAR Lombardia n. 2686 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo promosso dal gestore escluso dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI), i gestitori ammessi alle premialità, individuati nell’allegato della deliberazione impugnata, assumono la qualità di controinteressati sostanziali, e non meramente formali, atteso che l’eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe il ricalcolo in diminuzione dei premi già erogati, ai sensi dell’articolo 28 del RQTI allegato alla deliberazione n. 917/2017/R/IDR, secondo cui l’entità dei premi riconosciuti dipende dal numero dei gestori ammessi. Ne consegue l’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a. nei confronti di tutti i controinteressati, con conseguente autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 41, comma 4, c.p.a., ove il loro numero elevato e le difficoltà di reperimento degli indirizzi rendano difficoltosa la notificazione individuale.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore del servizio idrico integrato, ha impugnato la deliberazione ARERA con cui l’Autorità l’ha esclusa dall’attribuzione dei premi, per le annualità 2022 e 2023, collegati al conseguimento degli obiettivi di mantenimento e miglioramento della qualità tecnica del servizio idrico per i macro-indicatori M1, M2, M3, applicandole altresì una penale. Il ricorso è stato notificato unicamente a due gestori, mentre altri gestori risultati destinatari di premialità e indicati nell’allegato B della deliberazione impugnata non sono stati evocati in giudizio.
Le parti hanno chiesto l’integrazione del contraddittorio, richiamando il precedente della Sezione che, in un caso analogo, aveva disposto l’integrazione nei confronti dei gestori premiati individuati nell’allegato B della medesima deliberazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che le censure contenute nel ricorso non appaiono implausibili e che, ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p.a., occorre disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.
I giudici hanno qualificato i gestori destinatari di premialità come controinteressati sostanziali, richiamando il principio già affermato dalla Sezione secondo cui essi potrebbero subire un pregiudizio dall’eventuale accoglimento delle doglianze, in conseguenza del ricalcolo in diminuzione dei premi erogati, ai sensi dell’articolo 28 del RQTI allegato alla deliberazione n. 917/2017/R/IDR, che lega l’entità dei premi al numero dei gestori ammessi.
Considerato l’elevato numero dei controinteressati e le prevedibili difficoltà di reperimento dei loro indirizzi, il Collegio ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 41, comma 4, c.p.a., mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale di ARERA. L’avviso deve contenere l’indicazione dell’autorità giudiziaria, il numero di registro generale del ricorso, la parte ricorrente, l’amministrazione intimata, gli estremi e l’oggetto dei provvedimenti impugnati, i controinteressati, nonché copia integrale del ricorso e dell’ordinanza.
La notificazione per pubblici proclami deve avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento, a pena di improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con deposito della prova entro quindici giorni dall’adempimento. L’udienza di discussione del merito è fissata entro il primo trimestre del 2027.
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Nota della Redazione
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