Appalti, penali e self-cleaning non fondano l’esclusione automatica (TAR Lombardia n. 937 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di grave illecito professionale ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis), d.lgs. n. 50/2016, l’applicazione di penali contrattuali non costituisce di per sé indizio di significativa o persistente carenza nell’esecuzione di un precedente contratto, non possedendo la valenza sintomatica della risoluzione per inadempimento o della condanna risarcitoria. La condanna dei soli esponenti della compagine societaria, seguita dalla loro immediata rimozione e dall’adozione di misure di self-cleaning certificate da ente accreditato, valutate positivamente anche dall’ANAC e dal giudice penale, sorregge la valutazione di idoneità professionale dell’operatore. Il giudizio tecnico-discrezionale della commissione, espresso mediante voto su criteri predeterminati nella lex specialis, è sindacabile solo per macroscopica illogicità e non impone motivazione letterale ulteriore.
Il Fatto
La società ricorrente impugna la determinazione con cui la stazione appaltante ha aggiudicato il Lotto 2 di una procedura aperta, dopo aver annullato la precedente aggiudicazione per errore nella formula di attribuzione del punteggio economico. Nel ricalcolo la ricorrente risale al secondo posto, mentre resta confermata al primo l’aggiudicataria, che si era collocata a un’analoga posizione.
Con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti la ricorrente censura l’ammissione del RTI controinteressato per omessa valutazione del grave illecito professionale, l’attribuzione dei punteggi tecnici su alcuni criteri e la carenza di motivazione delle valutazioni. L’aggiudicataria propone ricorso incidentale contro l’ammissione della ricorrente, eccependo anche l’inammissibilità per mancata domanda di inefficacia del contratto ex art. 122 c.p.a..
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta anzitutto l’eccezione di inammissibilità. Nel ricorso principale e in quello aggiunto la ricorrente ha formulato espressa domanda di impugnazione del contratto, ove sottoscritto, con richiesta di subentro nel rapporto: la domanda non presuppone la declaratoria di inefficacia ex art. 122 c.p.a., perché il subentro implica la continuazione del rapporto con un soggetto diverso.
Nel merito, il primo motivo è infondato. La stazione appaltante ha ricostruito la vicenda giudiziaria che ha coinvolto due ex esponenti della compagine societaria dell’aggiudicataria, rimossi da ogni funzione nel maggio 2020 e poi condannati con sentenza non passata in giudicato. L’amministrazione ha dato atto delle misure di self-cleaning: certificazione UNI ISO 37001:2016, attestazione di idoneità del modello organizzativo, archiviazione disposta dall’ANAC che ha escluso la configurabilità del grave illecito professionale, sentenza di patteggiamento che ha riconosciuto l’attenuante per l’adozione di un modello idoneo, con esclusione di misure interdittive.
Quanto alle penali comminate in altri appalti, il giudizio di esiguità rispetto al valore dell’appalto è coerente con l’insegnamento richiamato, secondo cui le penali non costituiscono causa di esclusione. Il diniego di esclusione è sostenuto da motivazione ampia e non sindacabile nel merito.
Anche il secondo motivo è infondato. Sulla demo il Collegio rileva che la legge di gara ha richiesto uno strumento per testare le capacità operative: non basta affermare l’equipollenza formale tra video e demo per ritenere illegittimo il voto. Sugli altri criteri, la relazione istruttoria ha fornito elementi dettagliati che sostengono la coerenza dei punteggi. Il giudizio espresso con voto su criteri predeterminati esclude l’obbligo di motivazione letterale ulteriore: la commissione può limitarsi a esplicitare il giudizio numerico, non ravvisandosi contraddizione tra motivazione letterale e numerica.
La reiezione della domanda di annullamento giustifica l’assorbimento del ricorso incidentale, non potendo l’aggiudicataria trarre dall’esame di esso alcuna utilità ulteriore. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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