Incapacità di intendere esclude dolo e colpa grave nel danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 83 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa l’accertata incapacità di intendere e di volere del convenuto al momento della condotta dannosa esclude l’imputabilità a titolo di dolo o colpa grave e, con essa, la sussistenza dell’elemento psicologico della responsabilità. La mancanza di una volontà cosciente e libera interrompe il nesso di causalità tra la condotta e il danno erariale, che non può essere riferito alla sfera di determinazione del soggetto. Ne consegue l’assoluzione del convenuto, pur in presenza di erogazioni oggettivamente indebite. Nel giudizio contabile, inoltre, i vizi degli atti della fase preprocessuale e dell’invito a dedurre costituiscono condizione di ammissibilità della domanda eccepibile solo dalla parte interessata, non rilevabile d’ufficio dal giudice.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio il beneficiario di contributi comunitari in agricoltura per un danno erariale di euro 21.565,85, corrispondente alle somme percepite per le campagne 2020 e 2021 a titolo di Domanda Unica di Pagamento. Secondo l’accusa, il convenuto aveva continuato a dichiarare il possesso dei terreni pur essendo venuto meno il titolo giuridico di detenzione: l’ISMEA, dopo la risoluzione di diritto del contratto di vendita con patto di riservato dominio, aveva attestato l’inadempimento dell’acquirente e comunicato l’evento.

L’ente erogatore aveva ammesso i pagamenti nonostante il convenuto fosse privo di un valido titolo di conduzione. La Procura prospettava il dolo, contestando dichiarazioni false e l’occultamento del danno. Il convenuto, per il tramite dell’amministratrice di sostegno, eccepiva la nullità degli atti prodromici per essere stato coinvolto in condizione di incapacità di intendere e di volere, poi accertata in sede penale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di nullità della citazione fondata sul verbale di constatazione della Guardia di Finanza. Quel verbale è stato formato ai fini della contestazione di una sanzione amministrativa ex art. 14 della legge n. 689/1981 e art. 3 della legge n. 898/1986: eventuali vizi della notifica ridondano solo nel procedimento sanzionatorio, restando irrilevanti nel giudizio di responsabilità. Tra il privato che percepisce fondi pubblici e l’ente erogatore si instaura un rapporto funzionale di servizio che fonda la giurisdizione contabile.

Quanto all’invito a dedurre, la Corte lo ha qualificato come condizione di ammissibilità della domanda, i cui vizi sono eccepibili solo dalla parte e non rilevabili d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.g.c.. La costituzione tardiva del convenuto, avvenuta il giorno prima dell’udienza senza istanza di rimessione in termini, ne ha determinato la decadenza ex art. 90, terzo comma, c.g.c., precludendo l’eccezione.

Nel merito, la Corte ha ricostruito la disciplina dei contributi agricoli. Ai fini dell’aiuto non basta la disponibilità materiale dei terreni, essendo necessario un valido titolo di conduzione documentato nelle forme previste. Il d.P.R. n. 503/1999 impone la comunicazione del titolo e la sua conferma. Il convenuto aveva dichiarato il possesso di terreni ormai rientrati nel patrimonio dell’ISMEA, inducendo l’ente pagatore in errore: le erogazioni risultano quindi oggettivamente indebite.

Tuttavia, dagli atti è emersa l’incapacità di intendere e di volere del convenuto al momento del fatto. La Corte ha richiamato la giurisprudenza contabile secondo cui lo stato di incapacità esclude l’elemento psicologico sia nella forma del dolo sia della colpa grave e interrompe il nesso causale. Anche se il convenuto sapeva che i terreni erano tornati all’ISMEA, l’infermità che ne intacca la psiche rende possibile che le domande siano state presentate senza coscienza e volontà del fatto che il mero possesso non fosse titolo legittimante. La domanda è stata rigettata e il convenuto assolto, con liquidazione del compenso difensivo a carico di AGEA ai sensi dell’art. 31 c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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