Obbligo di resa del conto giudiziale dei consegnatari di beni mobili comunali (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 80 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento di contabilità dell’ente locale può validamente nominare consegnatari con debito di custodia i responsabili dei settori ai quali sono assegnati i beni mobili di uso d’ufficio, assoggettandoli all’obbligo di resa del conto giudiziale e alla responsabilità contabile. L’art. 93, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 individua come agente contabile chiunque sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, con nozione più ampia di quella desumibile dal r.d. n. 827/1924 e dal d.P.R. n. 254/2002, e l’autonomia regolamentare riconosciuta dall’art. 152 d.lgs. n. 267/2000 consente all’ente di derogare ai principi generali in materia di consegnatari. La pubblicazione sull’albo pretorio dell’atto di nomina, non richiesta a pena di nullità dall’art. 124 d.lgs. n. 267/2000, e la sua notificazione non costituiscono requisiti indispensabili dell’obbligo di conto; chi, anche senza formale investitura, si ingerisce nella gestione di beni pubblici è agente contabile di fatto ed è comunque tenuto alla resa del conto.
Il Fatto
Il Pubblico Ministero contabile ha chiesto alla Sezione giurisdizionale di assegnare all’agente contabile, consegnatario dei beni mobili di un settore dell’amministrazione comunale, un termine per presentare i conti giudiziali relativi agli esercizi 2019-2023, e al responsabile del procedimento l’ulteriore termine per gli adempimenti di competenza. Il giudice designato, con decreto, ha accolto la richiesta, ordinando la presentazione dei conti e avvertendo che, in caso di inadempimento, si sarebbe proceduto alla compilazione d’ufficio e alla comminazione della sanzione pecuniaria.
La ricorrente ha proposto opposizione ex art. 142 cod. giust. cont. avverso il decreto, eccependo la insussistenza dell’obbligo di conto sotto il profilo oggettivo e soggettivo. La questione approda alla Sezione per la decisione sull’opposizione.
La Motivazione della Corte
La Sezione dichiara anzitutto ammissibile l’opposizione, depositata nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione del decreto opposto. Nel merito, respinge il ricorso. Sul piano oggettivo, la ricorrente sosteneva che il debito di custodia presupponga una gestione di magazzino con carichi e scarichi, mentre i beni d’ufficio genererebbero solo un debito di vigilanza, estraneo all’obbligo di conto.
La Corte non condivide l’assunto. Il regolamento di contabilità dell’ente prevede espressamente che i beni mobili siano affidati ai consegnatari, cui possono essere attribuite la custodia, la conservazione e la gestione dei beni, la gestione dei magazzini e la cura delle scorte operative e delle apparecchiature informatiche. I responsabili dei settori sono nominati consegnatari con decreto sindacale, rispondono a titolo di responsabilità contabile degli oggetti ricevuti con verbale di consegna. Non è quindi ammissibile l’interpretazione restrittiva invocata dalla difesa.
La Sezione affronta poi il nodo della derogabilità dei principi del r.d. n. 827/1924 e del d.P.R. n. 254/2002. L’art. 93, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, norma a specialità rafforzata, riferisce la qualifica di agente contabile a chi sia incaricato della gestione dei beni, nozione più ampia di quella che presuppone una consegna con debito di custodia ed esclude i mobili d’ufficio. L’art. 152 d.lgs. n. 267/2000 riconosce all’ente autonomia regolamentare in materia contabile. L’ente può dunque decidere di rafforzare la tutela dei propri beni nominando veri agenti contabili i responsabili che li ricevono in consegna.
Quanto al profilo dell’efficacia dell’atto di nomina, la Corte esclude che la mancata pubblicazione sull’albo pretorio ne determini la nullità. L’art. 124 d.lgs. n. 267/2000 impone la pubblicazione delle deliberazioni, non dei provvedimenti individuali come il decreto sindacale di nomina, soggetto a notificazione. La pubblicazione qui rileva solo a fini di trasparenza. La stessa documentazione prodotta induce a ritenere che l’atto fosse divenuto efficace.
Vi è poi un argomento dirimente. Anche a prescindere dalla nomina e dal passaggio di consegne, i beni elencati erano già di fatto in uso negli uffici, individuati nel contraddittorio con i responsabili pro-tempore. La ricorrente, capo dell’ufficio, ne aveva la gestione e poteva distribuirne l’uso tra i dipendenti. Ove non fosse agente contabile di diritto, sarebbe comunque qualificabile come agente contabile di fatto, tenuto alla resa del conto. La pronuncia richiama la giurisprudenza di legittimità sul punto e un precedente di merito contabile. Il ricorso è respinto; l’immediata esecutività della decisione fa venir meno la sospensione del decreto opposto e le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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