Discopatie cervicali e lombari interdipendenti: onere probatorio del ricorrente (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 373 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata, il riconoscimento della interdipendenza tra un’infermità già accertata come dipendente da causa di servizio e una diversa patologia non può fondarsi sul mero rapporto topografico tra segmenti anatomici, occorrendo la dimostrazione del nesso eziologico secondo criteri medico-legali. La prova dell’interdipendenza grava sul ricorrente, che deve allegare e documentare gli elementi idonei a superare il giudizio negativo dell’amministrazione e del comitato di verifica. Ove il ricorso in riassunzione, a seguito di annullamento in appello con rinvio, introduca fatti e allegazioni ulteriori rispetto all’atto introduttivo, tali deduzioni sono inammissibili per violazione del divieto di nova e mutatio e dei termini decadenziali propri del rito pensionistico. La pronuncia di annullamento con rinvio emessa dal giudice di appello, avendo carattere meramente processuale, non contiene alcuna statuizione di merito.

Il Fatto

Il ricorrente, già in servizio di leva presso l’aeronautica militare dal 25 ottobre 1993 al 24 ottobre 1994, aveva ottenuto nel 2012 il riconoscimento di un indennizzo pari a tre annualità di ottava categoria per una discopatia del tratto lombare. Con istanza amministrativa del 4 febbraio 2015 aveva chiesto il riconoscimento dell’interdipendenza tra tale patologia e una discopatia del tratto cervicale, al fine di ottenere la pensione privilegiata di sesta categoria a decorrere dal 16 dicembre 2004.

Il Ministero della Difesa, conformandosi al parere del comitato di verifica per le cause di servizio, aveva respinto l’istanza con decreto n. 9 del 19 gennaio 2018. Il ricorso proposto è stato respinto in primo grado; la sentenza è stata poi annullata in appello con rinvio per contraddittorietà della motivazione. Riassunto il giudizio, il ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni e il giudice ha disposto consulenza tecnica d’ufficio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il giudice dichiara inammissibili le allegazioni contenute nel ricorso in riassunzione, in quanto ulteriori e diverse rispetto a quelle dell’atto introduttivo. Il ricorso in riassunzione non può modificare o integrare i fatti a fondamento della domanda, poiché ciò violerebbe il divieto di nova e mutatio e i termini decadenziali del rito pensionistico. L’oggetto del giudizio resta dunque delimitato dal ricorso di primo grado. La sentenza di appello, annullando la pronuncia di primo grado, ha avuto carattere soltanto processuale.

Il giudice ricostruisce poi la portata della precedente sentenza del 2012, che aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della sola discopatia del tratto lombare. La relazione del collegio medico-legale del 2011, richiamata da quella pronuncia, correlava infatti a causa di servizio esclusivamente tale patologia, senza pronunciarsi sulle discopatie cervicali. Il collegio peritale nominato nel presente giudizio ha confermato tale lettura, escludendo che le patologie cervicali fossero state riconosciute come dipendenti da causa di servizio.

Nel merito, la questione consiste nell’accertare se sussista l’interdipendenza tra le due patologie ai fini della pensione privilegiata. Il giudice richiama l’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui le infermità si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante, e l’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, che disciplina l’ascrivibilità e la misura del trattamento.

Il collegio peritale, le cui valutazioni il giudice condivide, ha chiarito che affermare l’interdipendenza significa porre in rapporto alterazioni anatomo-funzionali dello stesso apparato o di diversi sistemi organo-funzionali, secondo correlazioni cliniche ed etiopatogenetiche. In considerazione delle peculiarità anatomiche e biomeccaniche dei diversi segmenti della colonna vertebrale, i periti hanno escluso elementi sufficienti per affermare l’interdipendenza tra patologie degenerative del tratto lombare e cervicale, ribadendo che il solo rapporto topografico non basta a stabilire un nesso causale.

Il giudice valorizza inoltre la distanza temporale tra la cessazione del servizio, avvenuta nel 1994, e le prime rilevazioni cliniche delle patologie cervicali, riscontrate solo nel 2004 e nel 2005 con l’indicazione di “iniziali note” di spondiloartrosi. Tale rilievo, unito all’assenza di documentazione sanitaria per quelle zone nel periodo intermedio, induce a escludere il nesso invocato. Non avendo il ricorrente assolto l’onere probatorio, il ricorso è respinto. Le spese di lite sono integralmente compensate, mentre le spese della consulenza tecnica d’ufficio restano a carico del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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