Responsabilità del direttore del Conservatorio per omessa esecuzione di provvedimenti cautelari (Corte dei Conti Sez. III App. n. 190 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il direttore di un Conservatorio statale di musica risponde del danno erariale indiretto cagionato all’ente dagli esborsi sostenuti a titolo di penalità e spese legali, quando, dopo aver adottato in autotutela il provvedimento di ammissione dello studente pretermesso, ometta di darvi attuazione e di eseguire i provvedimenti cautelari emessi dal giudice civile, lasciando decorrere i termini e determinando l’intervento del commissario ad acta. La sua posizione, alla stregua del d.P.R. n. 132/2003 e dello Statuto dell’ente, è centrale nell’organizzazione della didattica e nella titolarità dell’azione disciplinare; il contegno ostruzionistico del corpo docente e il carente esercizio dell’attività di consiglio e direzione da parte dell’Avvocatura dello Stato integrano un concorso causale che riduce proporzionalmente il quantum della condanna, senza elidere la preponderanza causale della condotta gravemente colposa del direttore.

Il Fatto

Uno studente, classificatosi primo degli idonei non vincitori alla procedura di ammissione a un corso accademico di secondo livello, presentava reclamo avverso la graduatoria, deducendo che uno dei candidati vincitori fosse privo del titolo di studio idoneo. Il Conservatorio accoglieva il reclamo in autotutela, escludendo il candidato privo di titolo e ammettendo lo studente pretermesso, ma comunicava tale esito con notevole ritardo.

Adito dall’interessato, il Tribunale ordinario emanava un’ordinanza ex art. 700 c.p.c., confermata in sede di reclamo, con cui ingiungeva all’ente di adottare i provvedimenti organizzativi necessari a consentire la frequenza delle lezioni, fissando una penale per ogni giorno di ritardo. Rimasto ineseguito l’ordine, il giudice nominava un commissario ad acta, con ulteriore condanna alle spese. Instaurato un giudizio di revocazione, questo veniva dichiarato inammissibile con nuova condanna alle spese.

La Procura regionale conveniva in giudizio il direttore pro tempore, chiedendo il risarcimento del danno erariale indiretto, quantificato in € 38.790,99. La Sezione regionale lo condannava al pagamento di € 27.153,00, pari al trenta per cento del danno, ravvisando un concorso causale di soggetti non evocati. Proposto appello, la decisione giungeva al giudice centrale.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’appellante contestava l’interpretazione del d.P.R. n. 132/2003, sostenendo che la rappresentanza legale e la decisione di resistere in giudizio spettassero al direttore amministrativo, e deduceva la propria solerzia nonché l’ostruzionismo del corpo docente. Il Collegio ha respinto la censura, confermando che il giudice di prime cure ha fatto buon governo delle regole di valutazione delle prove.

La Corte ha ricostruito il fascio di competenze del direttore del Conservatorio: responsabile dell’andamento didattico, scientifico e artistico, titolare dell’azione disciplinare verso docenti e studenti, componente con voto deliberativo del Consiglio di amministrazione, presidente del Consiglio accademico e del Collegio dei professori. Su tale base ha escluso che la rappresentanza legale spettasse al direttore amministrativo, attribuendola invece al presidente, che la condivide ratione materiae con il direttore.

Quanto all’esecuzione, la Corte ha ritenuto manifestamente irragionevole il ritardo nella comunicazione dell’esito del reclamo e la qualificazione dell’iscrizione dello studente come mera “possibilità” anziché conseguenza doverosa dell’autotutela. Ha poi censurato la richiesta all’Avvocatura dello Stato di proporre reclamo avverso l’ordinanza cautelare, con motivazioni pretestuose e contraddittorie rispetto agli stessi provvedimenti adottati dall’appellante, che avevano disposto l’immatricolazione con effetto retroattivo.

Il Collegio ha inoltre confermato che l’atteggiamento non collaborativo del corpo docente incise causalmente, nella misura del trenta per cento, stima ritenuta congrua. Ha invece accolto, sul punto, la censura relativa all’Avvocatura dello Stato: la decisione di agire o resistere in giudizio non è prerogativa esclusiva dell’amministrazione, ma è consigliata e diretta dall’Avvocatura, che risponde direttamente con l’ente. È emersa la mancanza di adeguata interlocuzione tra l’avvocato incaricato dell’affare contenzioso e gli organi del Conservatorio, con carente esercizio dell’attività di consiglio e direzione.

Tale rilievo concausale è stato stimato nella misura del venti per cento del danno accertato. La sentenza è stata quindi riformata limitatamente al quantum, rideterminato in € 19.395,00, oltre interessi legali, con spese del grado a carico dell’appellante e liquidate in € 144,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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