Cessazione della materia del contendere e spese per soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 75 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti idonei a eliminare integralmente le ragioni di contrasto tra le parti, con venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire. È necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto esercitato, sì da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. Il giudizio va pertanto dichiarato estinto. Le spese di lite si regolano secondo il criterio della soccombenza virtuale, con condanna dell’ente che abbia provveduto al soddisfacimento della pretesa solo dopo l’instaurazione del giudizio e con evidente ritardo rispetto alla domanda amministrativa.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di pensione indiretta, rilevava dai propri cedolini l’applicazione di una trattenuta pari al 50% in luogo del 40% dovuto. Presentava quindi, tramite Patronato, domanda amministrativa di ricostituzione del trattamento pensionistico con applicazione della corretta percentuale e restituzione delle somme indebitamente trattenute.
Non avendo ricevuto riscontro dall’INPS, adiva la Corte dei conti chiedendo l’accertamento dell’illegittimità della decurtazione e la condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze nei limiti della prescrizione. L’INPS, costituendosi, deduceva di avere avviato il procedimento di rideterminazione. Nelle more, la ricorrente confermava l’avvenuta riliquidazione e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Giudice rileva che ricorrono i presupposti della estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Richiama il principio espresso dalla Cass. civ. n. 6909 del 2009, secondo cui la pronuncia in questione postula fatti sopravvenuti che eliminino totalmente il contrasto tra le parti e l’interesse alla decisione di merito.
Nel caso concreto, l’INPS ha dedotto e documentato di avere disposto la rideterminazione del trattamento; circostanza confermata dal procuratore della ricorrente. Le parti hanno concordemente domandato la declaratoria di cessazione, pur insistendo la ricorrente per la condanna alle spese. Il Giudice dichiara pertanto l’estinzione per avvenuto soddisfacimento delle domande.
Quanto alle spese di lite, il Giudice applica il principio della soccombenza virtuale. Osserva che l’INPS ha proceduto alla riliquidazione soltanto nell’ottobre 2024, dunque dopo l’instaurazione del giudizio e con evidente ritardo rispetto alla domanda amministrativa del novembre 2021.
La ricorrente è stata quindi costretta ad adire la Corte per la mancata risposta dell’Istituto in fase amministrativa. L’INPS va conseguentemente condannato al pagamento delle spese, in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario, quantificate in euro 1.500 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Nota della Redazione
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