Nessuna estensione regionale della sentenza n. 4/2024 sulla R.I.A. (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 273 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000, contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024, non è invocabile dagli ex dipendenti della Regione siciliana per ottenere l’inclusione nella base pensionabile delle maggiorazioni della R.I.A. relative al triennio 1991-1993. La disciplina regionale, espressione della potestà legislativa esclusiva in materia di stato giuridico ed economico degli impiegati regionali, è distinta da quella statale e non è toccata dalla caducazione della norma nazionale, che riguardava un comparto specifico di dipendenti statali. In ogni caso, la pretesa di riliquidazione del trattamento pensionistico fondata su emolumenti maturati nel periodo anteriore al 1° luglio 1998 è soggetta alla disciplina transitoria dell’art. 69, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che devolve tali controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con decadenza dal 15 settembre 2000, con conseguente perdita della facoltà di far valere doglianze sulla consistenza degli emolumenti stessi.
Il Fatto
Alcuni ex dipendenti della Regione siciliana, in quiescenza dalle date indicate in epigrafe, e taluni titolari di pensione di reversibilità quali coniugi superstiti di dipendenti deceduti, hanno diffidato in data 08/07/2024 il Fondo Pensioni Sicilia chiedendo la rideterminazione dei trattamenti pensionistici mediante l’inclusione nella base di calcolo delle maggiorazioni della R.I.A. in godimento per il triennio 1991-1993 e il pagamento delle differenze economiche, oltre interessi e rivalutazione.
Non avendo ottenuto riscontro, hanno adito il giudice contabile. Il Fondo Pensioni Sicilia e l’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica si sono costituiti, eccependo il difetto di giurisdizione contabile, l’inammissibilità del ricorso per genericità e la prescrizione della pretesa. All’udienza del 18 settembre 2025 il difensore dei ricorrenti ha chiesto un termine per controdedurre sulle eccezioni preliminari; il termine non è stato concesso e la causa è stata posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha respinto le eccezioni di rito. Quanto alla giurisdizione contabile, il petitum sostanziale attiene alla prestazione pensionistica e non al sottostante rapporto di servizio, con la conseguente corretta individuazione del giudice adito. Quanto all’inammissibilità per difetto dei requisiti dell’art. 152, comma 1, lett. d) ed e), del c.g.c., gli elementi di fatto e di diritto e il titolo legittimante risultano sufficientemente specificati, ravvisandosi i presupposti del ricorso collettivo.
Nel merito, la pretesa di riliquidazione migliorativa poggia sull’asserita spettanza degli incrementi della R.I.A. per il triennio 1991-1993, non rivendicati in sé ma come presupposti del ricalcolo della base pensionistica. La valutazione è però preclusa dalla disciplina transitoria dell’art. 69, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001: le controversie relative al periodo anteriore al 1° luglio 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se non proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
Nel caso di specie nessuna contestazione risulta mossa entro il termine prescritto, con conseguente perdita della facoltà di opporre in questa sede doglianze sulla consistenza degli emolumenti percepiti in epoca anteriore alla data individuata dalla disciplina intertemporale. Il giudice richiama, sul punto, la giurisprudenza della stessa Sezione e della Sezione d’appello territoriale.
A conferma del rigetto, il giudice osserva che non è estrapolabile dalla Corte costituzionale n. 4/2024 un principio erga omnes invocabile dagli ex impiegati regionali. La decisione riguardava l’illegittimità costituzionale di una disposizione rivolta a uno specifico comparto di dipendenti statali, destinatari della normativa di risulta. L’operazione è a maggior ragione inattuabile per chi ha prestato servizio presso la Regione siciliana, data la specificità della disciplina regionale, espressione della potestà esclusiva in materia di stato giuridico ed economico, solo tendenzialmente armonizzata a quella statale.
Il ricorso è quindi respinto, restando assorbita ogni altra questione. La novità e la complessità delle questioni dibattute giustificano la compensazione delle spese fra le parti.
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Nota della Redazione
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