Cumulo gratuito e pensione: requisito 18 anni resta nell’AGO (Corte dei Conti Sez. I App. n. 231 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel cumulo gratuito dei periodi assicurativi disciplinato dall’art. 1, commi da 239 a 246, della legge n. 228/2012, la facoltà di cumulare i periodi accreditati presso le diverse gestioni non estende alle Casse previdenziali dei liberi professionisti le regole di calcolo dettate dall’art. 1 della legge n. 335/1995. Ai fini della maturazione del requisito dei 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, rilevano soltanto i periodi maturati nell’assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, non quelli iscritti presso gli enti di cui ai d.lgs. n. 509/1994 e d.lgs. n. 103/1996. Ne consegue che la pensione va liquidata con il sistema misto e non con quello integralmente retributivo. Ciascuna gestione determina poi il trattamento pro quota secondo le regole del proprio ordinamento, con legittima applicazione del coefficiente di riduzione previsto dal regolamento del fondo.
Il Fatto
L’appellante, iscritta all’ENPAM e all’INPS, chiedeva in primo grado la riliquidazione del trattamento pensionistico anticipato in regime di cumulo gratuito, con decorrenza dal 1° settembre 2017 anziché dal 1° novembre dello stesso anno, senza applicazione del coefficiente di riduzione del -21,93 per cento sulla quota ENPAM e con calcolo retributivo anche sul pro-rata ENPAM e INPS per le annualità sino al 2011, avendo maturato 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, con sentenza n. 28/2024, rigettava il ricorso. La decorrenza presupponeva la cessazione dell’attività in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale, avvenuta solo nell’ottobre 2017; la penalizzazione trovava giustificazione nell’art. 18-bis, comma 4, del regolamento del fondo di previdenza generale; la pensione andava liquidata con il sistema misto. Proponeva appello l’interessata, resistendo l’ENPAM e l’INPS.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta tre motivi di gravame, tutti rigettati. Sul primo, l’appellante contesta la decorrenza, sostenendo di avere svolto presso la struttura accreditata attività libero-professionale in regime privatistico, senza versamenti al Fondo della medicina convenzionata. Il motivo è infondato: il Giudice di primo grado ha accertato, sulla base della stessa ammissione della parte e dell’attestazione della struttura, che la ricorrente ha reso prestazioni in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale. Tale attività, benché occasionale (12 prestazioni nel 2017), comporta per l’art. 1, comma 39, della legge n. 243/2004 l’obbligo di versamento al Fondo speciale ENPAM del contributo del 2 per cento del fatturato annuo.
Poiché l’attività in accreditamento è cessata solo nell’ottobre 2017, opera il regolamento del fondo, che all’art. 29, comma 1, lett. a) richiede, per la pensione anticipata, la cessazione dell’attività professionale svolta in regime di accreditamento. La decorrenza dal novembre 2017 è dunque corretta.
Sul secondo motivo, l’appellante sostiene che il coefficiente di riduzione del -21,93 per cento riguarderebbe solo le pensioni anticipate a totale carico dell’ENPAM. Il Collegio richiama l’art. 1, comma 245, della legge n. 228/2012: ciascuna gestione determina il trattamento pro quota secondo le regole di calcolo del proprio ordinamento. L’abbattimento, previsto dall’art. 18-bis, comma 4, del regolamento del fondo di previdenza generale per l’adeguamento all’aspettativa di vita, risulta pertanto legittimo. Vanno tenuti distinti i requisiti di accesso al cumulo dai criteri di calcolo pro quota.
Sul terzo motivo, la Sezione ricostruisce il quadro normativo. L’art. 1, comma 239, della legge n. 228/2012, come integrato dall’art. 1, comma 195, della legge n. 232/2016, ha esteso il cumulo agli iscritti agli enti di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. n. 103/1996. La modifica ha però inciso solo sul comma 239, non sui commi 245 e 246, che regolano il calcolo pro quota. Il riferimento ai periodi maturati presso le Casse professionali resta quindi confinato al comma 239.
Ne deriva che l’anzianità contributiva rilevante per il sistema di calcolo è solo quella maturata nell’assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive, tra cui non rientra il regime delle Casse dei liberi professionisti. Non si ravvisa alcuna deroga espressa alle regole dell’art. 1 della legge n. 335/1995, che costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale. Il requisito dei 18 anni al 31 dicembre 1995 non può essere maturato presso l’ENPAM: il sistema misto è stato correttamente applicato. L’appello è rigettato, con spese compensate per l’assoluta novità delle questioni e la presenza di orientamenti non uniformi.
Nota della Redazione
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