Controllo concomitante sulla prevenzione sismica degli edifici pubblici: nessuna irregolarità gestionale (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 59 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo concomitante sulla gestione, l’assenza, allo stato degli atti, di irregolarità gestionali esclude sia l’adozione di specifiche raccomandazioni da parte del Collegio sia l’attivazione del procedimento di cui all’art. 22, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 76/2020. Il giudizio di insussistenza non preclude ulteriori approfondimenti istruttori in itinere, segnatamente sulla adozione degli indicatori di avanzamento procedurale, fisico e finanziario. La mancata predisposizione di indicatori di performance nel documento programmatorio non integra di per sé irregolarità, ove il Collegio abbia dettato linee guida metodologiche in epoca successiva alla formazione dell’atto e l’amministrazione abbia assunto l’impegno a conformarvisi nella fase attuativa.
Il Fatto
Il Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha esaminato il Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, già oggetto di verifica nel 2024 e confermato nella programmazione 2025. Soggetto titolare è il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare; la disciplina di riferimento è l’art. 1, commi 400-402, della legge n. 213/2023, che ha istituito un fondo dedicato e una Cabina di coordinamento.
L’istruttoria del secondo semestre 2025 ha acquisito lo schema di decreto di approvazione del Programma, il verbale della Cabina di coordinamento e la documentazione sullo stato degli interventi. La questione sottoposta al Collegio concerne la sussistenza di irregolarità gestionali rilevanti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto l’iter di approvazione del Programma. La proposta, approvata dalla Cabina di coordinamento il 22 gennaio 2025 e trasmessa il 17 aprile al Ministero dell’economia e delle finanze, ha ricevuto il parere tecnico della Ragioneria generale dello Stato con richiesta di modifiche prevalentemente formali e di chiarimenti. I riscontri dei Dipartimenti hanno accolto le osservazioni, e il perfezionamento dell’approvazione risulta in corso.
Sul versante degli indicatori di performance, il Collegio rileva che il Programma non ne contiene di espliciti, essendo stato elaborato in un arco temporale antecedente alla deliberazione n. 50/2024/CCC recante le linee guida metodologiche. I Dipartimenti hanno tuttavia assicurato che la tematica sarà considerata dalla Cabina di coordinamento, competente per il monitoraggio complessivo in fase attuativa. Il Collegio valorizza, in chiave sostitutiva, gli elementi del Programma idonei a operare di fatto come indicatori: le soglie di sicurezza per gli interventi di miglioramento e adeguamento, la classe d’uso degli edifici e l’indice di affollamento.
Quanto all’efficienza economica, il Collegio considera la previsione di ammissione al finanziamento di interventi di demolizione e ricostruzione, anche con delocalizzazione, nei casi di accertata non convenienza tecnico-economica dell’adeguamento, nonché il punteggio attribuito ai progetti con efficientamento energetico. Sulle verifiche di vulnerabilità, il metodo di ripartizione delle risorse tiene conto del rischio edificio, determinato da zona sismica, vulnerabilità ed esposizione, moltiplicato per il volume.
Il Collegio esamina infine lo stato di attuazione degli interventi non conclusi oggetto degli accordi ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l’Agenzia del Demanio, prendendo atto delle riunioni di monitoraggio e delle relazioni semestrali. Alla luce di tale quadro, non emergono i presupposti per raccomandazioni né per la segnalazione delle più gravi responsabilità dirigenziali di cui all’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, restando impregiudicati ulteriori approfondimenti istruttori.
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Nota della Redazione
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