Obblighi istruttori INPS come istituzione di contatto e cessazione materia contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 307 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, l’art. 45 del reg. CE n. 987/2009 e i successivi artt. 6 e 47 pongono in capo all’istituzione di contatto precisi obblighi istruttori: istruire la domanda di pensione estera, promuovere lo scambio di dati con le istituzioni interessate, trasmettere senza indugio la domanda alle istituzioni competenti e informare il richiedente. L’inadempimento di tali obblighi integra il silenzio inadempimento. Qualora la pubblica amministrazione soddisfi la pretesa solo dopo la diffida e il deposito del ricorso, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere, con condanna dell’istituzione alle spese di lite secondo la soccombenza virtuale.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di pensione di vecchiaia a carico dell’INPS quale ex dipendente di enti locali, presentava nel settembre 2023, tramite patronato, domanda di pensione di vecchiaia a carico di uno Stato estero, in relazione all’attività lavorativa svolta in Francia dal 1971 al 1975. La competente cassa previdenziale straniera comunicava di non aver ricevuto dall’INPS né la trasmissione della domanda né l’istruttoria di competenza.
Nonostante la diffida a provvedere, notificata nel febbraio 2025 e poi nuovamente nel maggio 2025, l’Istituto non dava alcun riscontro, con formazione del silenzio inadempimento. Anche il ricorso amministrativo del novembre 2024 restava privo di esito. La ricorrente adiva quindi la Corte dei conti chiedendo di dichiarare l’INPS tenuto a istruire la domanda secondo i regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009. L’Istituto eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Con memoria di udienza, la difesa dava atto dell’intervenuta liquidazione della prestazione francese e del collegamento con l’estero, ormai eseguito dall’INPS, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo europeo richiamando l’art. 45 del reg. CE n. 987/2009, che individua nell’istituzione del luogo di residenza o in quella dell’ultimo Stato di assoggettamento l’istituzione cui presentare la domanda di pensione di vecchiaia. Il precedente art. 6 impone di tener conto dei periodi assicurativi maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro.
Il successivo art. 47 del medesimo regolamento chiarisce il ruolo dell’istituzione di contatto. Questa, oltre a istruire la domanda in base alla legislazione che applica, promuove lo scambio di dati, trasmette senza indugio le domande alle istituzioni interessate, comunica i periodi di assicurazione maturati e informa il richiedente degli sviluppi dell’istruttoria. Da qui la Sezione ricava l’esistenza, in capo all’INPS, di precisi obblighi istruttori, già affermati da due precedenti della stessa Sezione del 2024.
Nel caso esaminato, l’Istituto ha adempiuto solo dopo la diffida e, in particolare, dopo il deposito del ricorso. Il collegamento con l’estero è intervenuto successivamente all’instaurazione del giudizio, al punto che neppure la difesa dell’Istituto ne era a conoscenza al momento della costituzione. Risulta dunque pacifico l’avvenuto soddisfacimento, in corso di causa, della pretesa della ricorrente.
La Corte ne trae il venir meno dell’interesse delle parti a una pronuncia di merito, ormai priva di utilità, richiamando un consolidato indirizzo di Cass. civ. n. 1378/2012, n. 10553/2009, n. 6909/2009, n. 4034/2007 e Cass. Sez. Un. n. 1048/2000, oltre a Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, n. 26/2015. La circostanza è rilevabile anche d’ufficio, secondo Cass. civ. Sez. VI n. 7871/2019, ed è stata peraltro concordata dalle parti in udienza.
Poiché il soddisfacimento è avvenuto solo dopo il deposito e la notifica del ricorso, le spese di giudizio seguono la soccombenza virtuale. La Corte dichiara pertanto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in 800,00 euro, oltre spese generali al 15 per cento, IVA e CPA.
Nota della Redazione
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