Responsabilità erariale per omissione di richiesta del saldo del finanziamento (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 247 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
I vertici di un ente locale che, pur consapevoli dell’esistenza di un credito insoluto vantato dall’appaltatore, omettano per oltre dieci anni di richiedere alla Regione l’erogazione del saldo del finanziamento, e che non propongano opposizione al decreto ingiuntivo notificato al Comune, rispondono a titolo di colpa grave del danno erariale conseguente. La condotta omissiva è antigiuridica perché viola gli obblighi nascenti dal contratto di appalto e il generale dovere di legalità dell’azione amministrativa. Il nesso di causalità adeguata sussiste tra l’inerzia e il pregiudizio costituito dalla somma corrisposta in esecuzione della transazione, poiché la tempestiva richiesta del saldo avrebbe consentito di evitare la maturazione degli interessi moratori e l’opposizione avrebbe potuto contenere l’importo della condanna.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione Campania conveniva in giudizio il già Sindaco e il Responsabile dell’Area Tecnica di un Comune, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale di euro 45.000,00. L’importo era stato riconosciuto quale debito fuori bilancio con delibera di giunta e corrisposto a un’impresa di costruzioni in esecuzione di una transazione.

La vicenda traeva origine dal mancato saldo dei lavori di adeguamento della rete fognaria. L’impresa, rimasta creditrice della fattura relativa al saldo, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo notificato al Comune, che non era stato opposto. Solo nel 2019 la nuova amministrazione aveva richiesto e conseguito il saldo del finanziamento regionale, soddisfacendo la sorta capitale ma non gli interessi moratori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato l’estinzione del giudizio nei confronti del Responsabile dell’Area Tecnica, deceduto e non essendo il processo proseguito nei riguardi degli eredi per difetto dei presupposti di legge. La decisione si è quindi concentrata sulla posizione del Sindaco.

La Corte ha ricostruito la vicenda documentale: l’anticipazione all’impresa era stata liquidata nel 2008, con contestuale previsione che il saldo sarebbe stato erogato una volta acquisiti i fondi regionali. Da allora, nell’inerzia del Comune perdurata per oltre dieci anni, l’impresa aveva adito il Tribunale per conseguire l’ingiunzione di pagamento.

La difesa aveva sostenuto l’esistenza di solleciti alla Regione, provati da estratti di protocollo. La Corte ha respinto tale tesi: i documenti riferibili a quei protocolli non sono stati rinvenuti e nulla induce a ritenere che le corrispondenze integrassero dei solleciti, piuttosto che mere trasmissioni di documenti. La Regione, escussa in esecuzione di un’ordinanza collegiale, ha confermato che nelle annualità indicate non era pervenuta alcuna richiesta di saldo rimasta inevasa.

Il Collegio ha quindi qualificato la condotta omissiva come antigiuridica, per violazione degli obblighi contrattuali e del dovere di legalità, e connotata dall’elemento soggettivo della colpa grave, ravvisando la violazione dei più elementari doveri di diligenza in capo ai vertici dell’ente, rimasti peraltro silenti a fronte della richiesta di relazioni del Segretario comunale.

Quanto al danno, la Corte lo ha individuato in euro 45.000,00, collegato alle omissioni da un nesso di causalità adeguata giuridicamente rilevante. La tempestiva provvidenza regionale avrebbe consentito il saldo entro un ragionevole lasso temporale, evitando gli interessi moratori, mentre l’opposizione avrebbe potuto rappresentare la mancata erogazione del residuo finanziamento, cui era subordinato il pagamento delle ulteriori somme dovute all’appaltatore.

Sull’imputazione, il Collegio ha attribuito la quota prevalente al Responsabile dell’Area Tecnica, per la precipua competenza dell’organo tecnico in materia. Quanto alla concorrente responsabilità del Sindaco, che pure era a conoscenza dell’intera vicenda e presso il cui ufficio era stato notificato il titolo monitorio, la Corte ha rilevato l’omesso esercizio dei poteri di impulso o sostitutivi rispetto al funzionario inerte, nonché l’omessa sollecitazione dell’opposizione. La quota a lui ascrivibile è stata quantificata equitativamente, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., in euro 10.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *