Divieto di ricusazione del visto senza adeguata istruttoria (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 285 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conferimento di incarico di dirigenza scolastica, nelle operazioni di mutamento in pendenza di contratto individuale, deve essere preceduto da un’istruttoria documentata che dia conto del rispetto dell’ordine delle fasi previsto dalla contrattazione collettiva e dagli atti di organizzazione dell’amministrazione, nonché della comparazione effettuata tra i richiedenti. La motivazione del decreto di conferimento non può risolversi in formule tautologiche, ripetitive dei criteri di cui all’art. 19 d.lgs. 165/2001, prive di declinazione sulla fattispecie concreta. Le esigenze di riservatezza non giustificano la sinteticità della motivazione, perché i profili valutativi connessi all’attività di servizio pubblico non rientrano nell’area dei dati sensibili e, in ogni caso, devono essere rintracciabili negli atti del procedimento. La carenza genetica di motivazione non può essere colmata dai chiarimenti resi in sede di controllo preventivo. Ne consegue la ricusazione del visto e della registrazione del decreto.
Il Fatto
Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha adottato un decreto di conferimento di incarico di dirigente scolastico, di durata triennale, con decorrenza dal 1° settembre 2025, in favore di una dirigente già titolare di incarico presso altro istituto del medesimo comune, in pendenza di contratto. Il decreto è stato sottoposto a controllo preventivo di legittimità e ha formato oggetto di rilievo istruttorio per profili di violazione di legge, carenza istruttoria e motivazionale.
La Ragioneria territoriale ha segnalato il mancato superamento del controllo di regolarità contabile, rilevando la contraddizione tra la locuzione “in scadenza di contratto” contenuta nel decreto e la sussistenza di un incarico triennale in corso. L’amministrazione ha dapprima qualificato l’incarico come mutamento a domanda in pendenza di contratto, poi ha comunicato una correzione per errore materiale. Il Magistrato istruttore, non ritenute superate le osservazioni, ha chiesto il deferimento alla pronuncia collegiale.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal quadro normativo e contrattuale. L’art. 11 CCNL Area V fissa un ordine delle operazioni di conferimento degli incarichi, ove il mutamento in pendenza di contratto individuale costituisce la fase D. Gli atti di organizzazione dell’amministrazione hanno declinato tale fase ammettendola esclusivamente nei casi di particolare urgenza, gravi esigenze familiari o circostanze adeguatamente motivate e documentate.
Il Collegio rileva che, nella specie, manca l’evidenza istruttoria e documentale del rispetto dell’ordine delle operazioni e della comparazione tra richiedenti appartenenti a fasi diverse. L’istruttoria, sottolinea la Sezione, deve emergere dagli atti della pubblica amministrazione e non può consistere nelle difese spiegate in sede di controllo preventivo.
Quanto ai benefici di cui alla legge 104/1992, la Corte li ritiene non pertinenti. La posizione soggettiva del lavoratore va bilanciata con gli altri interessi del datore di lavoro e con il principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Nella fattispecie la richiedente ha motivato l’istanza con aspirazioni professionali prive di connessione funzionale alle esigenze tutelate dalla legge, con uno spostamento all’interno del medesimo comune.
La motivazione del decreto si fonda su anzianità di ruolo e competenze professionali, ma in termini tautologici. La giurisprudenza di legittimità richiede che l’apparato motivazionale renda chiari i profili cui si è attribuita preponderanza e le ragioni per cui gli altri concorrenti siano stati ritenuti meno preferibili. La carenza è genetica e non può essere colmata dai chiarimenti resi nel procedimento di controllo, che si svolge con contraddittorio unilaterale.
La Sezione esclude infine che le esigenze di riservatezza giustifichino la sinteticità. I profili di professionalità connessi all’attività di servizio pubblico non rientrano nell’area dei dati sensibili; nelle procedure comparabili a quelle concorsuali non si pone esigenza di privacy. Il decreto viola l’obbligo di motivazione desumibile dall’art. 19 d.lgs. 165/2001 e dagli artt. 1175 e 1375 c.c. La Sezione ricusa pertanto il visto e la registrazione.
Nota della Redazione
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