Consegna titoli azionari e poteri dell’azionista nel giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 373 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di titoli azionari e di quote di partecipazione va individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, ma in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. Il conto giudiziale reso da un soggetto privo di un formale atto di nomina quale agente contabile consegnatario di titoli è irregolare e non consente il discarico dell’agente. Costituisce irregolarità anche l’omessa scritturazione nel conto delle partecipazioni in società, poiché i titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello Stato ai sensi dell’art. 20, lettera c), R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per il richiamo dell’art. 93 TUEL. La dichiarazione di irregolarità e il non discarico prescindono dall’accertamento di ammanchi addebitabili.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso da un’agente contabile, quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni di un ente provinciale, per il periodo di gestione 01.01.2023 – 31.12.2023. Il conto, redatto su modello ministeriale e sottoscritto dalla consegnataria, recava il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario dell’ente; erano state acquisite la deliberazione di approvazione del consiglio provinciale e la relazione dell’organo interno.

Il magistrato istruttore, con relazione, prospettava alla Sezione plurimi profili di irregolarità e la necessità di una valutazione collegiale. In particolare rilevava l’assenza di un provvedimento di nomina della consegnataria, l’omessa indicazione di una società partecipata e la discordanza tra il valore dei titoli e delle partecipazioni esposto nel conto giudiziale e quello risultante dal conto del Patrimonio. L’agente depositava memoria difensiva; all’udienza il Pubblico Ministero concludeva per l’irregolarità del conto e il non discarico, senza addebito di responsabilità in assenza di ammanchi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio consolidato nella giurisprudenza contabile secondo cui il consegnatario di titoli azionari e quote di partecipazione è il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, non la mera detenzione materiale. Richiamando la pronuncia della Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, n. 83/2025, la Corte ribadisce che in mancanza di nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni è l’organo di vertice dell’amministrazione ad assumere la veste di agente contabile, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.

Su questa base il conto è ritenuto reso da soggetto non legittimato: esso risulta sottoscritto dalla dirigente in assenza di un formale atto di nomina che ricomprendesse espressamente l’esercizio delle prerogative del rappresentante dell’ente quali poteri di azionista. La stessa agente, aderendo di fatto al rilievo, ha chiarito nelle deduzioni difensive che per il futuro il modello sarebbe stato sottoposto alla firma del Presidente della Provincia.

Il Collegio esamina poi la mancata scritturazione della partecipazione in una società consortile. L’errore interpretativo invocato dall’agente non esclude l’irregolarità, perché i titoli azionari e partecipativi sono espressamente annoverati tra i beni mobili dello Stato ai sensi dell’art. 20, lettera c), R.D. n. 827/1924, disposizione applicabile agli enti locali per espresso richiamo dell’art. 93 TUEL e, in quanto espressione di un principio di rango costituzionale, a tutti gli enti rispetto ai quali si estende il perimetro della giurisdizione contabile. Sul punto la Sezione richiama la propria pronuncia n. 182/2025 e, per l’inquadramento costituzionale, Cass. Sez. Un., ord. n. 7390 del 6 febbraio 2007.

La Corte ribadisce che il giudizio sul conto è procedimento giudiziale necessario e ineludibile per la salvaguardia di interessi generali connessi alla gestione di denaro o beni pubblici, come affermato da Corte cost. nn. 114/1975 e 292/2001, e che esso ha ad oggetto non solo le azioni ma tutti gli strumenti finanziari a contenuto partecipativo, restando esclusi solo i titoli soggetti a mero obbligo di rendiconto.

In conclusione, pur in assenza di ammanchi addebitabili, il Collegio accoglie le richieste del Pubblico Ministero, dichiara irregolare il conto e pronuncia il non discarico dell’agente, demandando agli organi responsabili dell’ente il puntuale adempimento degli obblighi di legge. Non provvede sulle spese in ragione della natura del procedimento e dell’assenza di ammanchi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *