Inammissibile il ricorso per pensione privilegiata se manca il provvedimento dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 174 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni privilegiate il ricorso alla Corte dei conti è inammissibile quando l’amministrazione competente non si sia ancora pronunciata sull’istanza del dipendente. Il silenzio inadempimento dell’INPS non integra un provvedimento di reiezione impugnabile, poiché il procedimento deve concludersi con un atto espresso di accoglimento o di rigetto all’esito dell’istruttoria tecnico-medico-legale. Il ricorso avverso l’inerzia della pubblica amministrazione appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., e non alla magistratura contabile. L’art. 153, comma 1, lettera b), cod. giust. cont. esige che in sede amministrativa si sia provveduto: la mera proposizione dell’istanza e il lungo tempo trascorso non bastano ad attivare la tutela giurisdizionale contabile. Il ricorso può essere riproposto dopo l’emanazione del provvedimento che non soddisfi, in tutto o in parte, la pretesa.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Interno con la qualifica di Ispettore capo della Polizia di Stato, è stato collocato a riposo per infermità nel 2013, in esito all’accertamento della competente C.M.O. Nel luglio 2013 ha presentato all’INPS domanda di pensione privilegiata per tre infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio, chiedendone l’ascrizione alla 8^ categoria della Tabella A o a categoria più favorevole, anche per cumulo.
Dopo ripetuti solleciti, l’INPS ha dapprima rappresentato di avere richiesto la documentazione al Ministero dell’Interno e poi ha comunicato la necessità di una nuova visita medico-legale. Il procedimento è rimasto indefinito. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per il riconoscimento del diritto al trattamento privilegiato vitalizio, con decorrenza dal collocamento in congedo, e in subordine per l’indennità una tantum. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno, chiedendo l’estromissione per carenza di legittimazione passiva, e l’INPS, che ha eccepito la prescrizione quinquennale e ha confermato che il procedimento non risulta definito.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha dichiarato in via pregiudiziale l’estromissione dal giudizio del Ministero della Difesa per difetto di legittimazione passiva. Nel merito ha rilevato che il gravame è palesemente inammissibile, poiché l’amministrazione competente ad adottare il provvedimento — l’INPS — non si è ancora espressa sull’istanza di pensione privilegiata.
Il ricorrente non si duole di un provvedimento di reiezione, che non è intervenuto, ma della mancata evasione della domanda nonostante il lungo tempo trascorso. Tale circostanza, pur oggettiva e pacifica, non integra la figura del silenzio rigetto impugnabile davanti alla Corte dei conti: il procedimento in materia di pensione privilegiata deve comunque concludersi con un atto espresso di accoglimento o di rigetto, all’esito della relativa istruttoria tecnica.
La Corte ha precisato che la definizione del procedimento amministrativo esula dalla cognizione della magistratura contabile e spetta, sul punto specifico, al giudice amministrativo, nell’ottica del ricorso avverso il silenzio di cui all’art. 117 c.p.a. La Sezione non potrebbe sollecitare o compulsare l’amministrazione affinché adotti tempestivamente il provvedimento finale.
Il fondamento normativo è nell’art. 153, comma 1, lettera b), del codice di giustizia contabile, che dichiara inammissibile il ricorso quando si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa. La formula “si sia provveduto” richiama l’avvenuta emanazione del provvedimento sul bene della vita richiesto dal pensionato, non essendo sufficiente la sola proposizione dell’istanza. Il ricorso potrà essere riproposto quando l’amministrazione emani un provvedimento che non soddisfi, integralmente o parzialmente, le istanze dell’interessato. Le spese sono state compensate, essendo la decisione fondata su una questione pregiudiziale.
Nota della Redazione
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