Cessazione della materia del contendere sulla riliquidazione pensionistica dei militari (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 137 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere è una fattispecie di estinzione del processo, di creazione giurisprudenziale, che si determina quando sopravvenga una situazione idonea a eliminare la ragione del contendere, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire. Tale interesse consiste nell’attitudine a conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, e va accertato in relazione all’azione proposta e alle difese del convenuto. Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta acquisizione che il trattamento è stato liquidato per intero con il sistema retributivo rende superflua la domanda di applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, con conseguente estinzione del giudizio. In difetto di specifica richiesta di soccombenza virtuale, le spese di lite sono compensate.

Il Fatto

Il ricorrente, militare di carriera della Marina Militare, ha convenuto in giudizio l’INPS chiedendo la riliquidazione del trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, con applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% per le quote retributive A e B, in luogo di quella del 35% prevista dall’art. 44 dello stesso decreto per il personale civile, oltre arretrati, interessi e rivalutazione.

L’INPS ha chiesto l’integrazione del contraddittorio con il Ministero della Difesa, eccependo la prescrizione quinquennale dei ratei. Il Ministero, intervenuto volontariamente, ha sostenuto che il ricorrente al 31.12.1995 aveva già maturato un’anzianità superiore a diciotto anni, con liquidazione interamente retributiva e conseguente inapplicabilità dell’art. 54. Preso atto di ciò, il ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese; l’INPS vi ha aderito.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico ha rilevato che, a seguito della concorde richiesta delle parti, è sopravvenuto il difetto di interesse ad agire del ricorrente. La questione decisa non attiene al merito della riliquidazione, ma alla sopravvenuta carenza dell’interesse a una pronuncia sulla domanda.

Il Collegio ha ricostruito la figura della cessazione della materia del contendere come fattispecie di estinzione del processo elaborata dalla prassi giurisprudenziale. Essa si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, ossia l’interesse a ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice.

L’accertamento di tale interesse va condotto avendo riguardo all’azione proposta e alle difese apprestate dal convenuto. Sul punto il giudice ha richiamato il principio espresso dalla Cass., sent. n. 6676/2015.

Nel caso concreto, come dedotto dallo stesso ricorrente, l’inquadramento del trattamento pensionistico interamente nel sistema retributivo rende del tutto superflua la domanda di applicazione dell’aliquota del 44%. È venuto meno, dunque, l’interesse a una decisione sulla riliquidazione richiesta.

Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. In difetto di specifica richiesta in ordine all’eventuale soccombenza virtuale, le spese di lite sono state interamente compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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