Rito abbreviato contabile definito con pagamento integrale e spese a carico dei (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il convenuto in primo grado nel giudizio di responsabilità contabile, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può chiedere la definizione del giudizio con rito abbreviato mediante il pagamento di una somma non superiore al cinquanta per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione. Il Collegio valuta, sulla base dello stato degli atti e senza alcun approfondimento istruttorio, la sussistenza delle condizioni formali di ammissibilità dell’istanza e la congruità della somma proposta, tenuto conto della gravità della condotta e dell’entità del danno. L’integrale e tempestivo pagamento delle somme determinate con il decreto di ammissione consente la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, cod. giust. cont., con preclusione alla prosecuzione del rito ordinario e non impugnabilità della sentenza di primo grado. Sulle spese di giudizio il Collegio provvede secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dei convenuti in solido.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio due persone fisiche e una società per il risarcimento di euro 303.499,83, quota di un contributo finanziario europeo erogato nell’ambito del progetto HORIZON 2020. Secondo la prospettazione accusatoria, l’opera finanziata non sarebbe mai stata realizzata e il contributo, complessivamente pari a euro 1.467.850,00, sarebbe stato percepito fraudolentemente da una società spagnola beneficiaria, anche grazie all’emissione, da parte della società convenuta, di una fattura per operazioni inesistenti, falsamente attestante i costi della forza lavoro impiegata.
I convenuti si sono costituiti chiedendo la definizione del giudizio con rito abbreviato e il pagamento di una somma pari al cinquanta per cento del petitum. In via subordinata hanno eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, la prescrizione dell’azione per danno erariale e l’insussistenza della responsabilità amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 130, comma 1, cod. giust. cont., che configura il rito abbreviato come alternativo al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato delle somme risarcitorie. La richiesta va presentata a pena di decadenza nella comparsa di risposta, previo parere concorde del pubblico ministero.
Il pubblico ministero contabile ha espresso parere favorevole per i tre convenuti, rilevando in particolare l’assenza di un loro doloso arricchimento, pur avendo essi dolosamente contribuito all’ottenimento del contributo in favore della società spagnola. All’udienza camerale del 10 luglio 2025 le parti hanno precisato gli importi dei pagamenti in misura ridotta, comprensivi di rivalutazione. Il Collegio, con decreto n. 2/2025, ha accolto l’istanza, assegnando il termine perentorio di trenta giorni per il pagamento in favore dell’agenzia esecutiva succeduta all’EASME.
I convenuti hanno provveduto al pagamento nelle date 4 e 5 agosto 2025, come attestato dalla documentazione bancaria e dalle quietanze depositate in data 20 agosto 2025. Il Collegio valuta, ai sensi dell’art. 130, comma 6, cod. giust. cont., la sussistenza delle condizioni formali di ammissibilità e la congruità della somma proposta, tenuto conto della gravità della condotta e dell’entità del danno.
Accertato l’integrale e tempestivo pagamento, sussistono tutte le condizioni per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, cod. giust. cont., con le conseguenze processuali che derivano dalla scelta di tale regime: la preclusione alla prosecuzione del giudizio con rito ordinario e la non impugnabilità della sentenza di primo grado. Svolgendo una complessiva valutazione degli atti di causa, in base al criterio della soccombenza virtuale, il Collegio pone le spese di giudizio a carico dei convenuti in solido, liquidandole in complessivi euro 445,10.
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Nota della Redazione
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